In tema di formazione professionale continua, il CNDCEC ha fornito alcuni chiarimenti ai quesiti posti dall’Ordine di Vicenza (P.O. 115/2018) circa l’applicazione delle sanzioni accessorie per l’inadempimento del relativo obbligo.
In particolare, l’Ordine chiedeva di conoscere, anzitutto, quale fosse il periodo di applicabilità della sanzione prevista dall’art. 15 comma 9 del Codice delle sanzioni disciplinari, a mente del quale “Gli iscritti ai quali sia irrogata una sanzione per il mancato adempimento dell’obbligo formativo non possono essere inseriti negli elenchi previsti da specifiche normative, o formati dal Consiglio dell’Ordine su richiesta dell’Autorità giudiziaria, della Pubblica Amministrazione o di Enti pubblici, al fine dell’assegnazione di incarichi o della designazione di Commissario in esame”.
A riguardo il CN ha precisato che detta previsione replicava il contenuto dell’omologa norma dettata dall’art. 18 comma 4 del previgente Regolamento per la formazione professionale continua (“Il provvedimento disciplinare adottato nei confronti dell’iscritto è annotato nell’Albo. I professionisti ai quali sia stata irrogata una sanzione per il mancato adempimento dell’obbligo formativo non possono essere inseriti negli elenchi previsti da specifiche normative, o formati dal Consiglio dell’Ordine su richiesta dell’Autorità giudiziaria, della Pubblica Amministrazione o di Enti pubblici, al fine dell’assegnazione di incarichi o della designazione di Commissario in esame”), al fine di armonizzare la disciplina sanzionatoria con le violazioni ivi previste. Poiché, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Regolamento per la formazione professionale continua dello scorso 1° gennaio 2018, dal testo del menzionato art. 18 è stata soppressa l’appena indicata previsione, deve ritenersi che pure il comma 9 dell’art.15 sia stato implicitamente abrogato.
Sempre con la stessa richiesta, l’Ordine di Vicenza chiedeva di conoscere quale sia la sanzione disciplinare che impedisce al dominus non in regola con l’obbligo formativo di accogliere praticanti e quali siano gli effetti della stessa sui rapporti di tirocinio in essere.
In proposito il CN ha precisato che la portata della previsione contenuta nell’art. 15 comma 4 del Codice delle sanzioni (“Ai sensi dell’articolo 1, comma 5 , del Decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 agosto 2009, n. 143 il professionista che non ha assolto l’obbligo di formazione professionale non può accogliere alcun tirocinante”) va compresa sia in relazione a quanto disposto da Decreto del MIUR in esso richiamata - che impone che il tirocinio deve essere svolto presso un professionista che abbia assolto l’obbligo di FPC nell’ultimo triennio certificato dall’Ordine – che in relazione al “Regolamento per gli ordini territoriali per l’esercizio della funzione disciplinare in caso di inadempimento dell’obbligo formativo da parte degli iscritti”, che dispone il trasferimento presso altri dominus dei tirocinanti presenti nello studio del professionista al quale sia stato irrogato un provvedimento di sospensione per mancato assolvimento dell’obbligo formativo. Ne deriva che sia solo il provvedimento della sospensione disposto per violazione degli obblighi formativi e non la censura ad impedire tanto la possibilità di assumere nuovi tirocinanti che quella di mantenere quelli già presenti.
Tale interpretazione era del resto già stata indicata dallo stesso CN con riferimento al P.O. 243/2015, ove, richiamando quanto già precisato nell’informativa 62/2015, aveva evidenziato che “l’irrogazione del provvedimento di sospensione per mancato assolvimento dell’obbligo formativo preclude all’iscritto di svolgere funzioni di dominus, mentre l’applicazione della sanzione della censura non esplica effetti sul tirocinio dei praticanti”. Le conseguenza in capo al dominus del mancato assolvimento dell’obbligo formativo non possono dunque prescindere dal tipo di sanzione irrogata, la cui entità è indicativa della gravità dell’inadempimento.
Quanto alla durata del suddetto impedimento del dominus, poiché l’accertamento dell’assolvimento dell’obbligo formativo avviene al termine del triennio di formazione professionale e non nel corso dei singoli anni (così come chiarito dallo stesso CN con le Indicazioni per l’applicazione del Regolamento del tirocinio - DM 7 agosto 2009, n. 143 - fornite con l’informativa n. 71/2009), esso varrà per tutto il triennio successivo, fino al nuovo accertamento dell’avvenuto adempimento dell’obbligo formativo a conclusione dello stesso.
Ritiene tuttavia il CN che, su richiesta dell’iscritto sanzionato, l’accertamento dell’obbligo formativo possa essere anticipato all’ultimo anno del triennio, al fine di poter ridurre i tempi di accoglimento di nuovi tirocinanti.
Altro quesito cui ha dato risposta il CNDCEC è quello formulato dall’Ordine di Pesaro (P.O. 81/2018) con il quale si domandava se gli Ordini territoriali fossero tenuti a rilasciare attestati sui crediti maturati dagli iscritti nel registro dei revisori legali che, sebbene non iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, abbiano partecipato ad eventi formativi in materia di revisione legale.
Nel richiamare il protocollo d’intesa MEF-CNDCEC, che ha previsto l’equipollenza della formazione assolta dagli iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ai fini dell’adempimento dell’obbligo formativo dei revisori legali, il CN ha precisato che presupposto della stessa sia l’iscrizione a detto Albo e, dunque, l’Ordine non può certificare crediti conseguenti alla partecipazione ad eventi formativi di soggetti che non siano ad esso iscritti, benché iscritti in altro albo.
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