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E’ passato all’esame della XI Commissione Permanente Lavoro Pubblico e Privato della Camera – Rel. Damiano - il disegno di legge n. 2233 (presentato nel febbraio dello scorso anno come collegato alla legge di bilancio 2016, su iniziativa dell’oggi riconfermato Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Giuliano Poletti), dopo l’approvazione ottenuta dal Senato lo scorso 3 novembre (A.C. 4135, congiunzione di C. 3108 Cipriani e C.3369 Gribaudo). Si tratta di uno dei provvedimenti rientranti nel più generale ambito della riforma del diritto del lavoro (Jobs Act) varata dal Governo Renzi, e, in specie, ricomprende le “Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato”.
Ed è proprio in quella sede che la Commissione Lavoro del CNDCEC, rientrante nell’Area delegata al Consigliere nazionale Vito Jacono, ha ritenuto di dover presentare alcune proposte di modifica relative al Capo II del citato Disegno di Legge, disciplinante il c.d. Lavoro Agile.
Le suddette proposte di modifica sono state riportate in una tabella di raffronto, che pone a comparazione l’attuale testo delle norme interessate con quello riformulato dai Commercialisti, e che è corredata da una relazione illustrativa che verrà presentata in sede di apposita audizione.
Le ragioni sottese agli interventi modificativi proposti risiedono nella necessità di adattare la fattispecie del Lavoro Agile – per sua stessa nomenclatura connotato da ampi caratteri di flessibilità, in quanto, secondo la sua definizione normativa, svincolato da orari, luoghi e modalità di esecuzione rigorosi – a parametri che, soprattutto in un quadro normativo alquanto vasto e disordinato, richiedono comunque adeguate specifiche. Ci si riferisce, in particolare, a quegli aspetti legati alla tutela del lavoratore in tema di copertura assicurativa per gli infortuni e le malattie sul lavoro, in tema di rispetto delle norme sulla privacy e di potere di controllo del datore di lavoro.
Ma, ancora, si toccano pure aspetti di natura tecnica (quali quelli che definiscono il tipo di strumentazione informatica impiegabile da parte del lavoratore, i limiti alle funzioni con esse consentite e le indicazioni circa l’assunzione dei relativi oneri e costi di impianto e dotazione); funzionale (quali le precisazioni sulle precauzioni che - da parte del datore di lavoro – devono adottarsi per garantire la massima sicurezza della salute del lavoratore e della sua privacy ed il diritto ad un adeguato periodo di riposo); nonché si precisano le regole che facilitano il recesso ed il rifiuto del lavoratore di aderire ad una proposta di lavoro agile.
Il tutto, comunque, mantenendo quegli ampi margini di discrezionalità all’accordo tra le parti finalizzati proprio alla flessibilità, intesa come possibilità di confezionamento di forme di lavoro più accessibili e meglio rispondenti al bisogno di poter bilanciare vita lavorativa e vita privata.
In dettaglio, il documento offre anzitutto la definizione di “strumenti di lavoro” impiegabili dal lavoratore, includendovi – in aderenza a quanto precisato dal Garante della Privacy con provvedimento del 13 luglio 2016, n. 303 – “anche il servizio di posta elettronica messo a disposizione dal datore di lavoro con l’attribuzione di un account personale, i servizi della rete aziendale, tra cui internet, o quelli diretti ad assicurare il fisiologico e sicuro funzionamento della rete, ossia i sistemi di accesso, i software antivirus e i sistemi di inibizione automatica di contenuti inconferenti con il lavoro.” Perdipiù, si precisa che ogni onere e costo ad essi relativo è a carico del datore di lavoro.
Altra precisazione riguarda l’estensibilità anche al lavoro agile degli incentivi di carattere fiscale e contributivo previsti per i lavoratori che svolgono le proprie mansioni all’interno dell’azienda, onde evitare il dubbio sull’applicabilità di dette agevolazioni alla quota retributiva atta a remunerare la parte di lavoro svolta in modalità agile.
E, ancora, si individuano due diritti fondamentali del lavoratore: il diritto a disconnettersi dalle strumentazioni tecnologiche impiegate, al termine del suo orario di lavoro; e il diritto a rifiutare un’offerta, da parte del datore di lavoro, di svolgimento della prestazione in modalità agile senza che ciò costituisca motivo di licenziamento.
Si propone l’inserimento di un’apposita previsione in ordine all’obbligo del datore di lavoro di fornire una preventiva informazione sulle modalità di utilizzo degli strumenti di lavoro e delle circostanze nelle quali verranno realizzati i controlli, in aderenza alla normativa sulla privacy, con ciò stabilendosi anche i limiti di adottabilità della funzione di geolocalizzazione sui dispositivi tecnologici in dotazione del lavoratore.
In tema di copertura assicurativa obbligatoria per infortuni e malattie professionali, si propone di specificare la dicitura “in modalità agile senza vincoli di tempo e di luogo” alla frase “prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali aziendali”, indicante l’ambito di estensione della relativa normativa, così riconoscendo la copertura assicurativa anche ai lavoratori in modalità agile, all’uopo operando un’analogia con le previsioni dettate per i lavoratori cd. trasfertisti, definiti dalla circolare del MEF 326/E/1997 “quei lavoratori tenuti per contratto all'espletamento dell'attività lavorativa in luoghi sempre variabili e diversi”. Di conseguenza, si è pure proposto di estendere al lavoro agile le previsioni concernenti gli obblighi di comunicazione posti a carico dei lavoratori trasfertisti per fini assicurativi (art. 12 D.P.R. 1124/65), nonché il monitoraggio da parte dell’INAIL e l’applicazione di una tariffa di premio più adeguata e coerente con il grado di rischio a cui il lavoratore agile è esposto.