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Dal 21 luglio 2026, l’esperto incaricato nell’ambito della composizione negoziata può individuare direttamente, attraverso la piattaforma telematica nazionale, il nominativo e l’indirizzo PEC del referente dell’Agenzia delle Entrate competente per l’impresa interessata.
La novità è stata comunicata dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili con l’Informativa n. 101/2026 del 21 luglio 2026, sulla base delle indicazioni trasmesse da Unioncamere. L’obiettivo è rendere più rapido il coinvolgimento dell’Amministrazione finanziaria nelle trattative, evitando che l’esperto debba ricercare autonomamente l’ufficio o il funzionario con cui avviare l’interlocuzione.
La nuova funzione non modifica la disciplina sostanziale della composizione negoziata, ma interviene sul piano operativo. L’istituto continua a essere regolato dagli articoli da 12 a 25-quinquies del D.Lgs. n. 14/2019, recante il Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza. In particolare, l’articolo 13 disciplina la piattaforma telematica nazionale e la nomina dell’esperto, mentre l’articolo 17 regola l’accesso alla composizione negoziata e il relativo funzionamento.
All’interno della sezione dedicata agli “invitati dall’esperto” è ora disponibile il comando “Aggiungi invitato creditore Agenzia delle Entrate”. Attraverso questa funzione, la piattaforma individua il referente dell’Amministrazione finanziaria sulla base della sede legale dell’impresa che ha presentato l’istanza di composizione negoziata.
Il sistema mette a disposizione dell’esperto il nome, il cognome e l’indirizzo di posta elettronica certificata del referente competente. Una volta verificati i dati, l’esperto può selezionare il nominativo e procedere all’invio dell’invito. La ricerca può essere effettuata anche inserendo il nome, il cognome o il codice fiscale del funzionario, purché il soggetto sia già incluso nell’elenco predisposto dall’Agenzia delle Entrate.
Non è invece consentito censire liberamente altri funzionari o inserire nominativi diversi da quelli presenti nella lista. La scelta di utilizzare un elenco predefinito risponde all’esigenza di indirizzare le trattative verso i referenti formalmente individuati dall’Amministrazione finanziaria, riducendo il rischio di coinvolgere uffici non competenti o soggetti privi delle necessarie abilitazioni.
L’implementazione assume particolare rilievo nelle composizioni caratterizzate dalla presenza di un’esposizione tributaria significativa. L’Agenzia delle Entrate, in qualità di creditore, può infatti rappresentare uno degli interlocutori centrali per valutare la concreta praticabilità del percorso di risanamento. La possibilità di reperire immediatamente il referente competente dovrebbe quindi abbreviare la fase iniziale delle trattative e facilitare lo scambio della documentazione necessaria.
L’invio dell’invito non consente al referente fiscale di accedere immediatamente all’istanza. Dopo la selezione, il funzionario viene inserito nell’elenco degli invitati con il ruolo di creditore dell’Agenzia delle Entrate, ma il suo stato rimane inizialmente indicato come “in attesa di abilitazione”.
Il passaggio successivo compete al rappresentante dell’impresa, che riceve una PEC generata dalla piattaforma con l’invito ad autorizzare l’accesso del referente dell’Agenzia. Soltanto dopo il completamento di questa procedura il funzionario riceve, a sua volta, la comunicazione di avvenuta abilitazione e può consultare l’istanza di composizione negoziata.
L’autorizzazione dell’impresa resta, pertanto, un passaggio essenziale. La nuova funzione semplifica l’individuazione del creditore pubblico, ma non supera il sistema di controllo degli accessi alla piattaforma e non attribuisce all’Agenzia delle Entrate una visibilità automatica sulla procedura.
Per i professionisti che assistono l’impresa sarà opportuno verificare che il rappresentante completi tempestivamente l’abilitazione. Un ritardo in questa fase potrebbe vanificare, almeno in parte, il vantaggio ottenuto attraverso l’individuazione automatica del referente e rallentare l’avvio dell’interlocuzione fiscale.
La piattaforma utilizza come criterio iniziale la sede legale dell’impresa. Tale informazione potrebbe tuttavia non coincidere con il domicilio fiscale rilevante ai fini dell’individuazione dell’ufficio effettivamente competente.
Qualora il funzionario selezionato non sia preposto alla gestione della specifica posizione, potrà contattare via PEC l’esperto e comunicare il nominativo di un diverso referente. A questo scopo, la comunicazione trasmessa dalla piattaforma contiene anche l’indirizzo PEC dell’esperto incaricato.
Il meccanismo consente di correggere eventuali disallineamenti senza interrompere il percorso, ma impone comunque un controllo preliminare da parte dell’esperto e dei consulenti dell’impresa, soprattutto in presenza di trasferimenti recenti della sede, variazioni del domicilio fiscale o competenze distribuite tra più uffici.