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L’informativa n. 46 - Il direttore generale del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, Francesca Maione, ha inoltrato ieri ai presidenti degli ordini locali l‘informativa n. 46 tramite la quale invita tutti gli ordini a “1) comunicare tempestivamente al Consiglio nazionale gli elenchi di PEC degli iscritti e/o ad aggiornare tempestivamente gli elenchi già inviati accedendo all'area riservata del portale http://areariservata.commercialisti.it e utilizzando le consuete modalità di trasmissione. Ciò consentirà di rendere disponibili alle P.A. gli elenchi riservati anche se, in via transitoria, con modalità non del tutto conformi alle specifiche di legge; 2) comunicare al Consiglio Nazionale lo stato di adeguamento alla normativa in esame, rispondendo sinteticamente alle domande riportate nella pagina allegata e rinviandole all'indirizzo: prontordini@commercialisti.it”. Questo perché il Consiglio nazionale vuole intervenire a sostegno degli Ordini locali le cui risorse spesso non sono in grado di adeguarsi alle richieste della DigitPA.
I motivi e le normative – Tale invito prende le mosse dal fatto che tutti gli Ordini territoriali hanno ormai l’obbligo di stilare degli elenchi riservati e consultabili in maniera esclusiva dalla Pa. In questi elenchi dovranno esse inseriti i nominativi e le PEC di ciascun iscritti. Qualora un Ordine venisse meno a tale adempimento o si rifiutasse di comunicare i dati richiesti all’Amministrazione pubblica, lo stesso Ordine potrebbe dare un giusto motivo per l’immediato scioglimento, ai sensi dell’art. 16, commi 7 e 7 bis del D.L. 29 novembre 2008 n. 185. Parallelamente, l’Ordine non potrà individuare elle regole di consultazione, in quanto le stesse saranno quelle emanate da DigitPA. A tal proposito, è ben chiarol'art. 6, comma 1-bis del D.Lgs. 82/2005 Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), il quale prevede che “la consultazione degli indirizzi di posta elettronica certificata, di cui agli articoli 16, comma 10, e 16-bis, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e l'estrazione di elenchi dei suddetti indirizzi, da parte delle pubbliche amministrazioni è effettuata sulla base delle regole tecniche emanate da DigitPA”.
Le regole tecniche della DigitPAe gli intenti del Cndcec– Al fine di fornire, in sintesi, un chiarimento per quel che concerne le suddette regole tecniche, l’informativa n. 46 traccia in merito delle linee generali. Tali direttive, pubblicate dalla DigitPA il 22 aprile dello scorso anno, tengono in considerazione, tra le altre cose, anche delle riscorse economiche di cui dispongono gli Ordini. “E' per questo motivo – si legge nell’informativa - che l'Autorità ha indicato agli Ordini la possibilità di adempiere attraverso la modalità aggregata e per più elenchi o albi professionali a condizione che: a) possano essere separati gli accessi e i trattamenti da parte degli incaricati; b) siano separati gli ambiti di memorizzazione ed elaborazione; c) sia fornito ai soggetti fruitori un accesso unitario”. In parallelo, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili sta cercando di elaborale un piano di sostegno agli Ordini “supportando le strutture territoriali attraverso la predisposizione di un'infrastruttura unica per l'accesso e l'erogazione dei dati degli Albi e degli Elenchi che, nel pieno rispetto della titolarità dei dati, sia pienamente conforme alle specifiche di legge”. Pertanto, l’invito in seno all’informativa non ha altro risultato che quello di porre il Consiglio nazionale come intermediario tra le Pa e gli Ordini locali, in ragione di ciò e “al fine soprattutto di evitare l'applicazione delle sanzioni di legge per gli Ordini inadempienti, il Consiglio ha assicurato a DigitPA la possibilità, per ogni P.A. che ne faccia richiesta ai sensi di legge, di accedere e estrarre gli elenchi tramite il portale del Consiglio nazionale”.