Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Facendo seguito alla nota pervenuta nei giorni scorsi da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, nella quale si rammentava che a decorrere dal 1° giugno 2016 le cartelle di pagamento saranno notificate dall’Agente della riscossione esclusivamente a mezzo PEC, il Direttore Generale del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha divulgato l’informativa n.67/2016, nella quale rappresenta ai Presidenti degli Ordini territoriali gli inadempimenti lamentati dal MISE nella nota medesima.
In particolare, poiché in base al disposto dell’art. 14 del D.Lgs. 159/2015, al fine di consentire l’invio summenzionato, “all’Agente della riscossione è consentita la consultazione telematica e l’estrazione, anche in forma massiva, degli indirizzi di posta di professionisti iscritti in albi o elenchi risultanti dall’indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC)” (ferma restando la procedura residuale di notifica a mezzo deposito dell’atto presso gli Uffici della Camera di Commercio competente, la pubblicazione del relativo avviso sul sito informatico della medesima e la comunicazione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata al destinatario, qualora il suo indirizzo di posta elettronica non dovesse risultare valido o attivo), il presupposto per l’attuazione di tale previsione risulta essere quello che il predetto Indice – istituito presso lo stesso MISE ormai da più di tre anni – debba essere alimentato da parte degli Ordini o dei Collegi (originariamente con cadenza mensile, poi quotidiana).
Il Ministero, nella nota, riscontra invece ad oggi un’incompleta adesione da parte di taluni Ordini e Collegi al suddetto obbligo, rilevando sia un mancato aggiornamento degli elenchi PEC sia una duplicazione di dati relativi a professionisti che risultano facenti parte di Ordini o Collegi territoriali diversi. Conseguentemente, ha invitato le Federazioni ed i Consigli Nazionali, nella loro veste di organi di vigilanza, ad intervenire con un sollecito rivolto ai rispettivi Ordini e Collegi.
Peraltro analoga situazione di incompletezza – rileva nell’informativa il Direttore Generale del Consiglio Nazionale - è stata riscontrata pure presso gli archivi del Consiglio stesso, in conseguenza, evidentemente, dell’inadempimento degli obblighi di trasmissione delle PEC da parte degli Ordini.
Ricordando, pertanto, la previsione dell’art. 16 comma 7bis del D.L. 1895/2008, ai sensi del quale “l’omessa pubblicazione dell’elenco riservato previsto dal comma 7, ovvero il rifiuto di comunicare alle pubbliche amministrazioni i dati previsti dal medesimo comma, costituiscono motivo di scioglimento e di commissariamento del collegio o dell’ordine inadempiente”, il Direttore – sulla scorta di quanto richiesto dal MISE – ha richiamato gli Ordini territoriali sulla necessità di attivarsi nell’acquisizione delle PEC mancanti o nell’aggiornamento di quelle non più attuali, al fine di consentire il completamento tanto degli elenchi trasmessi al Consiglio Nazionale che quelli dell’Indice Nazionale.