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Cassazione, sentenza n. 16882 del 02.08.2011. Ha natura subordinata il rapporto di lavoro del direttore sanitario del centro di riabilitazione che indica nelle ricevute dei compensi percepiti la menzione “attività libero-professionali”. È quanto espresso dalla sezione lavoro della Cassazione nella recente sentenza n. 16882 del 02.08.2011.
Vicenda. Nei primi gradi di giudizio era stata dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra un medico e una società, titolare del centro di fisiokinesiterapia dove il dottore prestava servizio.
Rapporti di lavoro subordinato e autonomo. La Corte territoriale, in merito alla natura del rapporto premetteva, in linea di principio che la distinzione tra rapporti di lavoro subordinato e rapporti di lavoro autonomo non risiede nella natura dei compiti, ma nelle modalità con cui gli stessi vengono svolti nel concreto e, in particolare, nell’assoggettamento o meno al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro.
Vi sono, inoltre, i cd. indici secondari della subordinazione, quali lo stabile inserimento nell’organizzazione datoriale, la mancata assunzione del rischio, la retribuzione fissa e non commisurata al risultato raggiunto.
Decisione della Cassazione. Nel caso di specie, quindi, anche la Cassazione è stata concorde nell’affermare che la configurazione del rapporto faceva presumere per un lavoro di tipo subordinato a tutti gli effetti, in considerazione, in particolare, dei seguenti requisiti:
• retribuzione in misura fissa mensile;
• il medico era soggetto al potere direttivo dell’amministratore della società;
• il medico organizzava il lavoro interno del centro, ma non poteva prendere decisioni autonome in relazione all’organizzazione del lavoro senza interpellare l’amministratore.
• estraneità al rischio d’impresa.
Inoltre, non è stata data alcuna rilevanza alla menzione “prestazioni libero professionali” indicata nelle ricevute del dottore per i compensi percepiti.