31 luglio 2012

Notai: occhio alla vidimazione del repertorio

E illecito disciplinare la registrazione di atti su repertorio non vidimato.
Autore: Redazione Fiscal Focus

La sentenza – E’ stata depositata il 24 luglio scorso la sentenza n. 12992 della Sesta sezione civile della Cassazione avente a oggetto il rigetto del ricorso avanzato da un notaio capitolino che aveva registrato gli atti nel repertorio non vidimato.

Il caso – In sostanza, era avvenuto che il professionista romano aveva annotato sul proprio repertorio ben 280 atti la cui data di ricezione, però, risultava precedere quella di avvenuta vidimazione del repertorio. Ora, considerando che quest’ultimo consiste nel progressivo che il notaio attribuisce all’atto al fine di identificarlo in maniera univoca, se ne deduce che il comportamento adottato dal notaio in questione era risultato a dir poco irregolare. Tant’è che il giudizio espresso, in prima battuta, dalla Corte del Lazio e, secondariamente, dalla Corte d’appello di Roma, è risultato attestare la presenza di un illecito disciplinare. Ovviamente a una siffatta duplice conclusione il professionista aveva presentato ricorso presso la Suprema Corte, che contrariamente alle aspettative aveva confermato i due giudizi precedenti. A ben vedere, essendo stato considerato illecito il comportamento del notaio, la Cassazione ha ritenuto opportuno sanzionare il professionista con la condanna al versamento di 15.000 euro.

Le ragioni delle parti – “[…] può essere qualificato come repertorio […] solo il registro che, prima di essere posto in uso, sia numerato e firmato in ciascun foglio dal capo dell’archivio notarile distrettuale, il quale ne attesti il numero dei fogli di cui è composto”. Queste, in sintesi, le parole attraverso le quali la Suprema Corte ha inteso bocciare l’appello del notaio capitolino. Il parere dei giudici è che un atteggiamento equiparabile a quello adottato dal professionista in questione mette sullo stesso piano l’uso di un repertorio senza vidimazione alla totale assenza del repertorio stesso, pertanto il notaio appare come ingiustificabile nonostante avesse tentato in tutti i modi di dare spiegazione del proprio comportamento. In effetti, secondo il professionista capitolino, la sua gestione del registro, sebbene originale e non conforme alla prassi, non veniva meno ai requisiti di “continuità” e “chiarezza” stabiliti dalle normative in relazione a siffatto genere di annotazioni. Dal canto suo, a questi termini di difesa, la Cassazione ha opposto la propria contrarietà, considerandole alla stregua di interpretazioni per nulla fedeli a quanto disposto dalla Legge notarile n. 89/1913. Ciò detto, è risultato altresì inefficace il ravvedimento operoso a carico del professionista, in quanto non va a sanare il comportamento sanzionato, anche se è stato tenuto in considerazione per quel che concerne la “concessione delle attenuanti generiche” e in merito “all’entità della sanzione”.

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