16 maggio 2012

Patrocinio legale: niente appalto per il singolo incarico

Il Consiglio di Stato si è espresso in tema di affidamento diretto dell’incarico a un legale da parte di un ente locale
Autore: Redazione Fiscal Focus

Il principio. L’affidamento diretto di un incarico legale finalizzato all’introduzione di una singola causa non rientra tra i servizi giuridici di cui all'allegato B, n. 21, del Codice degli Appalti.

La sentenza. In applicazione del suddetto principio di diritto il Consiglio di Stato, con la sentenza numero 2730, depositata l’11 maggio 2012, ha riconosciuto la liceità dell’incarico diretto conferito da un Ente locale a un avvocato, per l’impugnazione di un lodo arbitrale.

Motivi. Il Giudice amministrativo, in riforma dell’impugnata sentenza del T.A.R Lazio, ha chiarito che le norme di tema in appalti di servizi vengono in rilievo "quando il professionista sia chiamato a organizzare e strutturare una prestazione, altrimenti atteggiantesi a mera prestazione di lavoro autonomo in un servizio (nella fattispecie, legale), da adeguare alle utilità indicate dall’ente, per un determinato arco temporale e per un corrispettivo determinato", ma non nel caso di conferimento di "singolo incarico episodico”, legato alla necessità contingente. Infatti, il contratto di conferimento del singolo e puntuale incarico legale non può soggiacere a una procedura concorsuale di stampo selettivo “che si appalesa incompatibile con la struttura della fattispecie contrattuale, qualificata, alla luce dell’aleatorietà dell’iter del giudizio, dalla non predeterminabilità degli aspetti temporali, economici e sostanziali della prestazioni e dalla conseguente assenza di basi oggettive sulla scorta delle quali fissare i criteri di valutazione necessari in forza della disciplina recata dal codice dei contratti pubblici”.

Contratto d’opera intellettuale. In sostanza, ad avviso del Consiglio di Stato, un'attività di “assistenza e consulenza giuridica, caratterizzata dalla sussistenza di una specifica organizzazione, dalla complessità dell’oggetto e dalla predeterminazione della durata”, rientra fra i servizi giuridici di cui al punto 21 dell’allegato II B del Codice degli appalti, pertanto va affidata secondo la procedura a evidenza pubblica disciplinata dagli articoli 65, 68 e 225 dello stesso Codice; diversamente, “il singolo incarico episodico” non costituisce appalto di servizi legali, ma integra un contatto d’opera intellettuale che esula dalla disciplina codicistica in materia di procedure di evidenza pubblica. Di qui, la possibilità che esso sia oggetto di un normale contratto di lavoro autonomo. Resta inteso, precisano, però, i giudici di Palazzo Spada “che l’attività di selezione del difensore dell’ente pubblico, è in ogni caso soggetta ai principi generali dell’azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione onde rendere possibile la decifrazione della congruità della scelta fiduciaria posta in atto rispetto al bisogno di difesa da appagare".

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