3 settembre 2012

Revisori legali: l’incognita della gestione

Per i commercialisti cambia solo l’interlocutore, ma si attendono chiarimenti operativi.
Autore: Redazione Fiscal Focus

I decreti pubblicati in G.U - Mancano appena dieci giorni alla data di entrata in vigore dei Decreti Ministeriali nn. 144, 145 e 146 del 2012, pubblicati in Gazzetta Ufficiale il 29 agosto scorso. In base a tali provvedimenti verranno definiti i requisiti e le modalità d’accesso al Registro dei revisori legali, nonché le direttive che regolano il relativo tirocinio triennale. Questi decreti emanati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze entreranno a pieno regime a partire dal 13 settembre.

Il D.M. 144/2012 e la gestione del Registro
– Il regolamento ad opera del Ministero dell’Economia e le modalità di iscrizione al Registro, punti sui quali si era soffermato l’articolo 6 del D.Lgs. n. 39/2010, sono ora questioni approfondite e dirette dal D.M. 144 del 20 giugno 2012. Il presente provvedimento spiega cosa inserire nella domanda di iscrizione, come presentarla e come seguirne l’istruttoria; allo stesso tempo il D.M. 144 indica i casi in cui il MEF, la Ragioneria generale dello Stato e l’Ispettorato Generale di Finanza possono disporre la cancellazione dal registro. Proprio alla luce della presente disposizione si chiarisce che, dal 13 settembre, il Registro dei revisori legali viene istituito presso il MEF, quindi non più presso il Ministero della Giustizia, in seno al quale però resta fino a quella data. Nulla si chiarisce invece per quel che concerne la gestione dello stesso, che pertanto sembrerebbe rimanere ancora in mano ai commercialisti.

La posizione dei commercialisti – Intanto il presidente della società che gestisce il registro, Giorgio Sganga, ha convocato un Consiglio di amministrazione per il prossimo giovedì al fine di vagliare le modalità operative, eventualmente in carico ai commercialisti, previste dalle modifiche apportate dai tre decreti emanati. Il parere del presidente Sganga è che allo stato muta l’interlocutore dei commercialisti, mentre potrebbe rimanere invariata la questione gestionale. “Cambia il titolare del registro per conto del quale i dottori commercialisti hanno gestito il registro”, ha chiarito il presidente della società di gestione riferendosi al passaggio di consegne tra il Ministero della Giustizia e il MEF. Ma la questione, secondo Sganga, non s’è ancora conclusa. “Ci dovranno spiegare una serie di cose, per noi la gestione del registro è ancora in vigore – ha continuato – Tutto quello che è stato previsto dal decreto 28, inerente la gestione del registro presso di noi, sarà abrogato solo con la pubblicazione di tutti i decreti di attuazione, in tutto una ventina. Così come legiferato dal legislatore nel decreto legislativo 39/2010”. In merito poi alla presentazione della domanda d’iscrizione al registro, Giorgio Sganga assicura che la società da lui presieduta, fino a diversa indicazione, continuerà per la strada finora percorsa. “Il tutto perché la normativa sul punto crea un buco non dicendo nulla a riguardo della vigenza del decreto 28”. Infine, il rappresentante dei commercialisti è certo che nell’immediato si farà sentire la voce del presidente di categoria, Claudio Siciliotti, con una convocazione del Consiglio nazionale che dia direttive univoche circa l’atteggiamento che la società dovrà tenere onde evitare di incorrere in inutili complicazioni, che di certo non alleggeriscono il lavoro né di chi dovrà gestire il Registro né degli altri soggetti coinvolti.

I requisiti e il tirocinio – Per concludere, si ricorda che il D.M. 145/2012 illustra i requisiti che devono possedere le persone fisiche e le società di revisione che intendono presentare la domanda d’iscrizione al Registro. Alla luce di tale provvedimento, potranno avanzare istanza d’accesso anche le persone fisiche e le società che, alla data del 13 settembre, sono già presenti nel registro dei revisori contabili e nell’Albo speciale delle società di revisione. Per quel che concerne il tirocinio, della durata di tre anni, è il D.M. 146/2012 a indicare le modalità operative. L’iscrizione del tirocinante all’apposito registro avviene per opera della Ragioneria generale dello Stato 90 giorni dopo l’arrivo della domanda. Il presente decreto illustra la durata, le modalità di svolgimento, nonché le eventuali sospensioni o cancellazioni del tirocinante dal registro.

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