Rimani aggiornato!
Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.
Non sono computabili nel numero massimo di due mandati consecutivi (di cui all’articolo 9, comma 9, D. Lgs. n. 139/2005) quelli svolti quali consigliere del Consiglio di Disciplina o quale membro del Collegio dei revisori, essendo queste cariche appartenenti ad organi diversi dal Consiglio dell’Ordine e che svolgono funzioni nettamente distinte ed autonome.
È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 161 del 1° settembre 2021, con il quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), ha fornito chiarimenti in merito ai quesiti pervenuti in materia di incandidabilità ed ineleggibilità alle prossime elezioni per i rinnovi dei Consigli degli Ordini territoriali che si terranno l’11 e il 12 ottobre 2021.
Sempre in tema di elezioni per i rinnovi dei Consigli degli Ordini territoriali, il CNDCEC ha fornito chiarimenti anche sulla candidatura a presidente dell’Ordine (P.O. n. 164 del 30 agosto 2021) e sulla presentazione delle liste elettorali trasmesse tramite PEC (P.O. n. 163 del 31 agosto 2021).
Il Pronto Ordini n. 161/2021 –Al CNDCEC sono giunti una serie di quesiti relativi ad eventuali casi di incandidabilità ed ineleggibilità alle elezioni del Consiglio dell’Ordine e, nello specifico:
Nella fattispecie prospettata, occorre considerare il limite previsto dall’articolo 9, comma 9, del D. Lgs. n. 139/2005, secondo cui «i consiglieri dell'Ordine ed il presidente possono essere eletti per un numero di mandati consecutivi non superiore a due».
Il Regolamento per lo svolgimento delle elezioni dei Consigli degli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e del Collegio dei revisori, approvato dal Ministro della Giustizia il 1° giugno 2021 (“Regolamento elettorale”), inoltre, all’articolo 9, comma 2 prevede che “non sono eleggibili e non possono candidarsi coloro che hanno già ricoperto la carica di Consigliere o di Presidente nei due mandati consecutivi immediatamente precedenti. L’ineleggibilità del candidato Presidente comporta l’esclusione della lista dalla competizione elettorale, l’ineleggibilità del candidato Consigliere comporta l’esclusione del solo candidato ineleggibile”.
In virtù delle suddette disposizioni, secondo il CNDCEC non sono computabili nei mandati di cui al citato articolo 9, comma 9, quelli svolti quali consigliere del Consiglio di Disciplina o quale membro del Collegio dei revisori, essendo queste cariche appartenenti ad organi diversi dal Consiglio dell’Ordine e che svolgono funzioni nettamente distinte ed autonome.
Ad avvalorare quanto sopra affermato - spiega il Consiglio Nazionale - si evidenzia:
Il CNDCEC ricorda dapprima quanto previsto dal citato articolo 10, ossia che “le liste, corredate dalla documentazione prevista dal presente regolamento, dovranno essere depositate presso il Consiglio dell'Ordine, ovvero trasmesse a mezzo PEC, entro le ore 18.00 del trentesimo giorno antecedente alla data fissata per l'Assemblea elettorale”.
La data per lo svolgimento delle elezioni è stata fissata l’11 e il 12 ottobre 2021 e, pertanto, le liste, per essere validamente presentate, devono essere depositate entro le ore 18.00 dell’11 settembre 2021, coincidente con il trentesimo giorno antecedente alla data fissata per l'assemblea elettorale.
Poiché nella fattispecie in esame, la lista elettorale è stata depositata via PEC il giorno 5 agosto 2021, quindi antecedentemente all’11 settembre, si ritiene tempestivamente depositata; non rileva, infatti, che tale data coincida con quella di invio dell’avviso di convocazione dell’assemblea elettorale.
Il Pronto Ordini n. 164/2021 – Al Consiglio Nazionale è pervenuto un altro quesito da un Ordine territoriale, con richiesta di chiarimenti circa la possibilità, per un soggetto che ha ricoperto la carica di consigliere nel periodo di mandato 2013/2016 e che nell’attuale Consiglio in “prorogatio” è subentrato al posto di un consigliere dimissionario, di candidarsi a presidente dell’Ordine.
Sul punto, il CNDCEC osserva che, la valutazione dell’ammissibilità delle liste, in virtù di quanto previsto dall’Ordinamento professionale (D Lgs. n. 139/2005) e dal Regolamento elettorale approvato dal Ministero della Giustizia, è rimessa all’esclusiva valutazione del Consiglio dell’Ordine.
A completamento di quanto sopra esposto, il Consiglio Nazionale precisa che non può entrare nel merito di questioni per le quali esso potrebbe essere chiamato a pronunciarsi, ai sensi dell’articolo 22 del D. Lgs. n. 139/2005 (“reclami contro i risultati delle elezioni”) in sede di contezioso elettorale.
Di conseguenza, esso non può esprimere nessuna valutazione in merito al quesito posto.