Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nella seduta del 17 settembre 2025, ha approvato le modifiche al regolamento sul funzionamento dell’Elenco degli iscritti nella Sezione A dell’Albo abilitati alla certificazione del Tax Control Framework (TCF).
Il nuovo testo, pubblicato con l’Informativa n. 131/2025, mira a semplificare il procedimento di iscrizione, garantendo maggiore efficienza e certezza nei tempi. Di seguito le principali novità introdotte.
Eliminazione della Commissione paritetica di valutazione
Nel regolamento precedente era prevista una Commissione composta da rappresentanti di CNDCEC, CNF e Agenzia delle Entrate, con il compito di esprimere pareri non vincolanti sulle domande di iscrizione.
Con le modifiche apportate, la Commissione viene soppressa: l’intera procedura è ora gestita direttamente dal CNDCEC attraverso il Responsabile del procedimento.
Tempi più certi e snelli per l’iscrizione
Rimane il termine massimo di 90 giorni per concludere il procedimento (120 in caso di richiesta di integrazione documentale), ma scompare il doppio passaggio obbligato con la Commissione.
Il CNDCEC valuta direttamente i requisiti e decide sull’ammissione o sull’eventuale diniego.
Semplificazione nelle cause di diniego e riesame
Le ipotesi legate a procedimenti penali o atti impositivi rimangono, ma la gestione è centralizzata al Consiglio, che può ammettere con prescrizioni o negare l’iscrizione con provvedimento motivato.
Procedura di sospensione e cancellazione più rapida
Anche qui viene meno il passaggio della Commissione: il CNDCEC decide in autonomia in caso di infedele certificazione o perdita dei requisiti di onorabilità.
Formazione e requisiti professionali: nessun cambiamento sostanziale
Restano invariati:
- l’obbligo di percorsi formativi di 80 ore suddivisi in tre moduli (sistemi di controllo interno e gestione dei rischi, principi contabili e diritto tributario);
- le cause di esonero totale o parziale previste dal Protocollo di intesa 11 aprile 2025;
- la necessità di presentare la domanda via PEC con firma digitale.
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