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Cresce, anche tra e piccole e medie imprese, il ricorso alla contrattazione di prossimità quale strumento utile a rendere flessibili e più efficienti sotto il profilo organizzativo i contratti di lavoro. Successivi interventi legislativi e di prassi hanno progressivamente esteso l’ambito di intervento riservato agli accordi territoriali ed aziendali, mentre un forte incentivo è derivato dalla defiscalizzazione e decontribuzione dei premi di produttività e delle misure di welfare rivolte al personale dipendente.
L’impianto normativo introdotto nel 2011 in materia di contrattazione di prossimità conferisce ai soggetti operanti a livello aziendale o territoriale il potere di stipulare accordi integrativi, efficaci nei confronti di tutti i lavoratori rientranti nel campo di applicazione definito dalle parti, che derogano sia alle disposizioni previste dai contratti collettivi di categoria che alla normativa vigente. L’inderogabilità rimane, dunque, esclusivamente con riferimento ai principi costituzionali o comunitari.
Ambito di intervento - Va osservato preliminarmente che, come chiarito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, la legittimità della contrattazione di prossimità è legata indissolubilmente alla sottoscrizione da parte delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero dalle rappresentanze sindacali di tali organizzazioni operanti in azienda. A legittimare un accordo di prossimità è quindi titolata anche una singola associazione sindacale purché rientrante tra quelle comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale, attraverso la propria rappresentanza aziendale o i propri delegati territoriali.
Affinché gli accordi di prossimità abbiano validità erga omnes è necessario che l’intesa di prossimità venga stipulata a maggioranza con la RSU, oppure con RSA a cui partecipano le OO.SS comparativamente più rappresentative.
In caso di mancato raggiungimento del criterio maggioritario l’intesa di prossimità vale solo nei confronti dei lavoratori aderenti alle OO.SS stipulanti la medesima.
Discipline derogabili - Per espressa volontà del Legislatore, i contratti di prossimità possono intervenire in materia di:
Preclusioni esplicite - La determinazione del trattamento retributivo minimo, costituzionalmente protetto, resta riservato alla disciplina della contrattazione nazionale: le deroghe introdotte dalla contrattazione di prossimità non possono neppure incidere, né direttamente né indirettamente, sulla determinazione dell’imponibile contributivo minimo.
Riflessi sulla regolarità contributiva - In materia di contrattazione, anche aziendale, va assolutamente tenuto presente che, ai fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi, è necessario non solo il possesso del DURC, ma anche l’osservanza degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali ed il rispetto degli altri obblighi di legge.
Il mancato rispetto degli obblighi relativi alla determinazione della retribuzione imponibile, rispetto ai quali un contratto di prossimità non può validamente derogare, comporta la revoca della fruizione dei benefici normativi e contributivi.