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IMU e TASI abitazione principale: tutto invariato per l'acconto del 18 giugno

Autore: Pasquale Pirone
Il 18 giugno prossimo (il 16 cade di sabato) scade l’acconto IMU e TASI dovuto per l’anno d’imposta 2018 (il saldo va versato entro il 16 dicembre).

La disciplina dei due tributi non ha subito interventi modificativi rispetto all’anno trascorso, per cui si applicano le stesse regole di calcolo e versamento finora in essere. In questo articolo ci si vuole soffermare sull’IMU e TASI dovute per l’abitazione principale.

La definizione di abitazione principale – Ai sensi dell’art. 13, comma 2, del D.L. n. 201 del 2011, per abitazione principale deve intendersi “l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente”.

Dunque, ai fini IMU e TASI, per poter considerare un immobile come “abitazione principale” è necessario che in esso si configurano “congiuntamente” sia la residenza anagrafica sia la dimora abituale del proprietario/comproprietario o altro titolare di diritto reale (usufrutto, enfiteusi, ecc.).

Il comma 2 dell’art. 13, continua affermando che “Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile”. In altre parole, se, ad esempio, marito e moglie, decidessero di stabilire ciascuno la propria residenza, in due immobili separati ubicati entrambi nello stesso comune, essi non potranno considerare entrambi gli immobili come abitazione principale per ciascuno, ma dovranno decidere quale dei due considerare tale ed applicare sull’altro l’IMU/TASI come secondo immobile “abitativo”. Ciò, invece, non avverrebbe qualora i due immobili fossero situati in comuni diversi (in tal caso, i due coniugi potrebbero considerare ciascun immobile come abitazione principale). Se è il figlio a dimorare e risiedere anagraficamente in altro immobile ubicato nello stesso comune, e, quindi, a costituire un nuovo nucleo familiare, la predetta restrizione non si applica (Circolare n. 3/Df/2012).

Le pertinenze – Ci sono poi le pertinenze (dell’abitazione principale). La normativa prevede che per tali si intendono esclusivamente quelle appartenenti a cat. C/2, C/6 e C/7, nel limite massimo di tre, ciascuna appartenente a categoria catastale differente. Quindi, se ad esempio, ad un’abitazione principale sono legate due pertinenze entrambe di categoria catastale C/6, solo una delle due è da potersi considerare pertinenza dell’abitazione principale, mentre l’altro C/6 sarà da considerarsi come altro immobile (la scelta è lasciata alla discrezionalità del possessore). Così come nel caso in cui le pertinenze legate all’abitazione siano un C/6, un C/7 ed un C/2, tutte e tre possono considerarsi pertinenza dell’abitazione principale.

L’esenzione IMU e TASI – I due tributi non sono dovuti sull’abitazione principale appartenete a categoria catastale non di lusso (ossia A2, A3, A4, A5, A6 e A7) e sulle relative pertinenze (in base alla regola anzidetta).

IMU e TASI sono, invece, dovute sull’abitazione principale appartenente a categoria catastale di lusso (A/1, A/8 ed A/9) e relative pertinenze. Quindi se ad un A/1 che rappresenta abitazione principale per il possessore sono legati due C/6, allora sull’A/1 e su uno dei due C/6 sarà dovuta l’IMU e la TASI applicando le aliquote deliberate dal comune per l’abitazione principale, mentre sull’altro C/6 si dovranno pagare i due tributi come secondo immobile. Spetta ancora la detrazione di 200 euro da ripartirsi in base alla percentuale ed ai mesi di possesso (considerando per intero il mese in cui il possesso si protrae per più di 15 giorni) e da suddividersi tra acconto e saldo.

Il soggetto passivo – Chi è tenuto al versamento dell’IMU sull’abitazione principale (se dovuta) è il possessore (inteso come titolare di diritto di proprietà) o il titolare di altro diritto reale di godimento (usufrutto, abitazione, ecc.). Quindi, ciò sta significando che se, un immobile è ceduto in usufrutto ad altro soggetto e rappresenti per questi la sua abitazione principale, allora soggetto passivo del tributo sarà l’usufruttuario e non anche il nudo proprietario. Stessa cosa dicasi per la TASI. Tuttavia, con riferimento a questa occorre considerare che a differenza dell’IMU, trattasi di un tributo per il quale è soggetto passivo, oltre che il proprietario / comproprietario o altro titolare di diritto reale (usufrutto, enfiteusi, ecc.) anche il detentore dell’immobile (inquilino, comodatario, ecc.), qualora la detenzione si sia protratta per più di sei mesi nel corso del periodo d’imposta. In particolare, la normativa prevede che la quota TASI a carico del proprietario è quella fissata dalla delibera comunale, ma se la delibera nulla dovesse prevedere in merito, la quota è da intendersi nella misura del 90%. La residua quota è quella, invece, dovuta dall’occupante (proprietario e occupante rispondono, ciascuno per la propria quota TASI non versata o versata in maniera insufficiente, senza responsabilità solidale tra di essi). La disciplina prevede, comunque, che l’occupante è esonerato dalla sua quota TASI, qualora l’immobile occupato rappresenti la sua abitazione principale di categoria catastale non di lusso.

Il calcolo ed il versamento – I due tributi vanno versati in acconto e saldo. L’acconto 2018 è calcolato applicando le aliquote 2017 ed è pari al 50% dell’importo complessivamente calcolato. La base imponibile è data dalla rendita catastale rivalutata del 5% e moltiplicata per:
  • 160 per i fabbricati del gruppo catastale A e delle categorie C/2, C/6 e C/7;
  • 140 per i fabbricati delle categorie C/3, C/4 e C/5;
  • 55 per la categoria C/1.

Si ricorda inoltre che entrambi sono dovuti in base alla percentuale ed ai mesi di possesso (considerando per intero il mese in cui il possesso si è protratto per più di 15 giorni).

Il versamento eseguito con Modello F24, in cui occorre: indicare il codice catastale del comune in cui è ubicato l’immobile; indicare il codice tributo; barrare la casella “acconto” (o saldo a seconda di ciò che si sta versando); barrare la casella “ravvedimento”, se trattasi di rimedio all’omesso/insufficiente versamento; indicare il numero di immobili oggetto del versamento; indicare l’anno di riferimento (2018); indicare l’importo a debito da versare; indicare l’eventuale importo a credito da compensare.
Con riferimento ai codici tributo da utilizzare si tratta dei codici 3912 (per l’IMU) e 3958 (per la TASI).

Le assimilazioni all’abitazione principale – Nulla cambia nemmeno riguardo gli immobili che il legislatore considera assimilati all’abitazione principale. In particolare si tratta di: unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, ivi incluse le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica; fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008; casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica; una ed una sola unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data in comodato d'uso. In caso di più unità abitative possedute in Italia dal pensionato estero, questi può scegliere liberamente quale di esse considerare assimilata (Circolare n. 10/Df/2015); (Se prevista dalla delibera comunale) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata. La disciplina IMU, infatti, prevede che i comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

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