18 settembre 2018

Riqualificazione energetica. Detrazione dei costi ampia

Autore: Giovambattista Palumbo
La finalità dell'agevolazione sulla riqualificazione energetica va rinvenuta nell'incentivare il risparmio finalizzato alla miglior tutela dell'ambiente. Non sussiste dunque alcuna limitazione quanto alla tipologia del bene, oggetto della detrazione, né è previsto che delle detrazioni spettanti a chi esegue opere di riqualificazione energetica su edifici possano fruire solo i diretti utilizzatori del bene, o solo determinati categorie di contribuenti. Il diritto alla detrazione compete quindi a prescindere dalla tipologia del bene, sia esso bene strumentale, bene merce e/o bene patrimoniale.

Il caso – La Commissione Tributaria Provinciale di Firenze, con la sentenza n. 757/2/18 del 03.09.2018, ha chiarito quali sono i presupposti per poter usufruire della detrazione dei costi per riqualificazione energetica.

Nel caso di specie, una società impugnava la cartella di pagamento con la quale l'Agente per la Riscossione le aveva richiesto, in forza di apposita iscrizione a ruolo ex art. 36 ter del DPR n. 600 del 1973, il pagamento della somma di Euro 28.393,26 ai fini IRES per l'anno 2012.

L'Ufficio aveva, infatti, disconosciuto il diritto della ricorrente alla detrazione dei costi per le opere di riqualificazione energetica, ritenendo che i lavori erano stati in realtà eseguiti nel 2008 dal precedente conduttore, nel cui contratto di leasing la ricorrente era poi subentrata.

Inoltre, ad avviso dell'Agente per la Riscossione, la detrazione in questione non competeva in quanto i beni oggetto di riqualificazione non potevano essere beni strumentali all'impresa, ma beni merce, oggetto di locazione.

La ricorrente richiedeva l'annullamento dell'atto opposto, sostenendo la sussistenza del diritto alla detrazione, laddove, ai sensi dell'art. 2 del DM 19.02.2007, in presenza di un contratto di leasing, come nel caso in esame, era legittimato alla detrazione chi, nelle more del sostenimento del costo da parte del concedente, fosse l'utilizzatore del contratto, anche considerato che, comunque, le spese per gli interventi di riqualificazione energetica erano state eseguite dopo il subentro della società ricorrente e non prima.

La detrazione, del resto, competeva a prescindere dal requisito oggettivo e soggettivo, riferibile a colui che esegue le opere di riqualificazione energetica degli edifici. E le disposizioni di legge riconoscevano, in ogni caso, un diritto generalizzato alla detrazione, senza distinguere fra immobili strumentali delle imprese ed immobili oggetto dell’attività di impresa.

L’Amministrazione finanziaria, per conto suo, contestava i motivi di annullamento ed insisteva nel sostenere che l'agevolazione non spettava con riferimento ai beni strumentali dell'impresa, ma solo in ordine ai c.d. beni patrimoniali.

La decisione – Il ricorso, secondo la Commissione Tributaria Provinciale, doveva essere accolto.

Evidenziano infatti i giudici di merito che la finalità dell'agevolazione va rinvenuta nell'incentivare il risparmio energetico finalizzato alla miglior tutela dell'ambiente e per tale motivo non sussiste alcuna limitazione quanto alla tipologia del bene, oggetto della detrazione.

Il Legislatore, quindi, con l'introduzione dell'art. 1, commi 366 e ss. della legge 296 del 2006, non ha mai stabilito che delle detrazioni spettanti a chi esegue opere di riqualificazione energetica su edifici possano fruire solo i diretti utilizzatori del bene, o solo determinate categorie di contribuenti.

Ne consegue che il diritto alla detrazione compete a prescindere dalla tipologia del bene, sia esso bene strumentale, bene merce e/o bene patrimoniale.

In tal senso si era del resto espressa anche la CTR Toscana con le sentenze n. 219/2018 e 2571/2017, emesse nei giudizi pendenti tra le stesse parti, per le annualità antecedenti al 2012.

Conclusioni - La tesi dell'Ufficio, che escludeva il diritto della ricorrente alla detrazione, in quanto il bene non era un bene patrimoniale, o comunque almeno strumentale, non meritava accoglimento.

Nel caso di specie, inoltre, le spese per interventi di riqualificazione energetica erano state eseguite dopo il subentro della società, che, pertanto, a partire dalla data di acquisto, era divenuta l'unico e solo soggetto legittimato a beneficiare delle detrazioni, posto che le stesse seguono sempre l'immobile a cui sono collegate e, in caso di trasferimento dietro corrispettivo, si trasferiscono al soggetto cessionario.

Ai sensi dell'articolo 9 bis del DM 19.02.2007, infatti, "in caso di trasferimento per atto tra vivi dell'unità immobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi […] le relative detrazioni non utilizzate in tutto o in parte dal cedente spettano […] all'acquirente […] dell'unità immobiliare".
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