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L’Istat ha provveduto ad aggiornare l’indice dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie con riferimento al mese di marzo 2018. Si tratta, tra l’atro, degli indici utili alla effettuazione della rivalutazione del Trattamento di Fine Rapporto. Con il comunicato del 17 aprile 2018, è stato stabilito in 101,7 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi), e sono stati rielaborati i coefficienti validi per il mese di marzo 2018 del trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro, pari a + 0,2% rispetto al mese di febbraio 2018.
Calcolo della rivalutazione - Le quote del trattamento di fine rapporto accantonate al 31 dicembre di ogni anno vanno rivalutate applicando un coefficiente composto da un tasso fisso dell’1,50% e una variabile pari al 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, accertato dall’Istat, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. Restano dunque escluse le somme maturate nell’anno corrente.
Il datore di lavoro ha facoltà di scegliere tra due differenti metodi di calcolo dell’imposta:
Imposta sostitutiva - L’importo del TFR maturato annualmente in capo al dipendente è composto da:
A livello procedurale, tuttavia, va evidenziato che, nel caso operi il Fondo di Tesoreria, il datore di lavoro porta a conguaglio in Uniemens l’importo versato relativamente alla rivalutazione della quota di accantonamento maturata presso il Fondo, compensando il credito derivante dal versamento dell’imposta sostitutiva con i contributi dovuti per i propri dipendenti.
Termini e modalità di versamento - I codici tributo per i versamenti sono:
I datori di lavoro domestico non fungono da sostituti d’imposta: in questo caso colf e badanti sono obbligati a liquidare complessivamente la sostitutiva nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno in cui il TFR è corrisposto e a versarla nei termini previsti per il saldo delle relative imposte. Il codice tributo da utilizzare in questo caso è il 1714.
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