12 maggio 2021

Anno bianco versamenti INPS e Casse di Previdenza, necessaria la regolarità contributiva

Autore: Sandra Pennacini
Prende forma la misura prevista dall’articolo 1, comma 20, della manovra finanziaria Legge 30 dicembre 2020 n. 178, meglio conosciuta come “anno bianco contributivo”.

L’articolo 1 commi da 20 a 22 prevede a favore dei lavoratori autonomi e professionisti, in ragione dell’emergenza Covid, l’esonero parziale per il 2021 dal pagamento dei contributi previdenziali, nel rispetto di precise condizioni.

Dalla lettura del tanto atteso decreto attuativo del Ministro del Lavoro di concerto con il MEF, è finalmente possibile meglio comprendere le condizioni e le modalità di accesso all’agevolazione.

Innanzi tutto, l’esonero è parziale, e limitato ai contributi previdenziali complessivamente dovuti per il 2021 (escluso in ogni caso, per Artigiani e Commercianti, gli eventuali contributi dovuti sul reddito eccedente il minimale). Sono inoltre in ogni caso esclusi dall’agevolazione i versamenti INAIL e, per i professionisti iscritti a cassa di previdenza, il contributo integrativo.

L’agevolazione potrà essere conseguita nella misura massima di 3.000 euro, ma occorrerà confrontarsi con le somme complessivamente stanziate. Laddove queste si rivelassero insufficienti, si andrà a riparto, e di conseguenza il reale beneficio potrebbe essere inferiore.

Per accedere al beneficio è prevista la presentazione di una domanda, scadente il 31 luglio per gli iscritti INPS, ed il 31 ottobre per gli iscritti a cassa di previdenza. L’esonero deve essere richiesto ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.


Le condizioni basilari per accedere al beneficio sono numerose e comuni agli iscritti INPS e cassa di previdenza, ed occorre evidenziare che dalla lettura del decreto attuativo ne emergono di nuove rispetto a quanto sin qui noto:
  1. calo del fatturato e corrispettivi del 2020 non inferiore al 33% rispetto al 2019;
  2. reddito complessivo di lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione non superiore a 50.000 euro nel 2019 (i professionisti fanno riferimento al reddito determinato per cassa, mentre gli iscritti Ago e Gestione Separata dovranno guardare al reddito imponibile dichiarato nel quadro RR del modello Redditi);
  3. non essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
  4. non essere titolari di pensione diretta, con l’unica eccezione prevista della pensione di invalidità;
  5. essere in regola con la contribuzione pregressa.

Le condizioni di calo di fatturato del 33% e del tetto reddituale 2019 non sono applicabili ai soggetti che hanno avviato l’attività nel corso del 2020.

Con riferimento agli iscritti alla gestione AGO, il beneficio sarà parametrato ai mesi di attività del lavoratore e, per quanto riguarda gli iscritti INPS chiamati al versamento dei contributi fissi, sarà riconosciuto sulle rate di competenza 2021 in scadenza entro il 31 dicembre 2021. L’accredito della contribuzione oggetto di esonero (che richiederà un’apposita indicazione nel quadro RR) avverrà solo nel momento in cui sarà stata integralmente pagata la quota parte di contributi non coperti dal beneficio.

Gli iscritti Gestione separata, invece, scomputeranno dagli ammontari calcolati sul reddito prodotto e dovuti a titolo di acconti 2021 in scadenza entro il 31 dicembre 2021. L’eventuale contribuzione oggetto di esonero già versata potrà essere chiesta in compensazione o rimborso, con separata domanda da presentarsi entro il 30 novembre 2021.

Ai fini del riconoscimento del beneficio gli interessati iscritti Ago e Gestione Separata dovranno presentare un’apposita domanda all’INPS entro il 31 luglio 2021. In tal sede gli stessi saranno chiamati ad autocertificare il rispetto delle condizioni richieste, elencate ai punti precedenti, nonché, posto che l’agevolazione viene concessa nel rispetto delle indicazioni della Comunicazione UE del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato Covid-19, di non aver superato il tetto massimo di aiuti ottenibili.

Gli iscritti alla Gestione separata dovranno inoltre dichiarare in sede di istanza il reddito conseguito nel 2019 e nel 2020, nonché di essere tenuti a versare contribuzione per il 2021, quantificandola.

Con successivi provvedimenti saranno individuate le modalità materiali di effettuazione della comunicazione di richiesta di esonero, nonché le modalità tramite le quali gli enti coinvolti incroceranno i dati a loro disposizione al fine di verificare se la richiesta debba essere accolta o meno. L’esonero è quindi subordinato all’accoglimento della domanda, ma ciò non toglie che possano poi essere effettuate verifiche successive; nel caso di esito negativo, al beneficiario verrà richiesto di riversare i contributi, maggiorati di sanzioni.

Tutto questo, per massimo ipotetici 3.000 euro di esonero, perché è bene sottolineare ulteriormente che dopo aver raccolto tutte le domande sarà effettuata la verifica di capienza delle somme stanziate; in caso di superamento del tetto di spesa, l’INPS ridurrà in maniera proporzionale la somma spettante ai beneficiari, che saranno chiamati in questo caso ad integrare il versamento (in questo caso, ovviamente, senza sanzioni).

Per i professionisti iscritti a cassa di previdenza i presupposti sono sostanzialmente gli stessi; gli stessi, tuttavia, dovranno inoltrare domanda alla propria cassa di appartenenza entro il 31 ottobre 2021, autocertificando le condizioni di accesso ed allegando anche copia del documento di identità e del codice fiscale. Dopo la raccolta di tutte le domande, verrà quantificato l’esborso e con successivo decreto saranno definiti i criteri e le modalità alle quali le casse dovranno attenersi al fine di riconoscere proporzionalmente il beneficio agli iscritti aventi diritto, sempre con un massimo di 3.000 euro, passibile di riduzione in caso di fondi insufficienti.
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