7 dicembre 2021

Carica di amministratore incompatibile con la professione se c’è un interesse economico prevalente

Per l’organizzazione di corsi formativi rileva l’esercizio di attività per contro proprio

Autore: Pietro Mosella
Nel caso di società di capitali, al fine di accertare l’incompatibilità con l’esercizio della professione dell’iscritto, si dovrà verificare che quest’ultimo, qualora sia amministratore con tutti o ampi poteri gestionali, non detenga nella suddetta società anche un interesse economico prevalente attraverso l’intestazione di partecipazioni sociali a soggetti a lui riferibili (ad esempio: società fiduciarie, prestanomi, coniuge non legalmente separato, conviventi, parenti entro il 4° grado ovvero a società da questi controllate).

In merito alla relativa incompatibilità con lo svolgimento di un’ulteriore attività inerente all’organizzazione di corsi formativi, invece, lo svolgimento di tale attività non è di per sé incompatibile con quello di attività professionale, a meno che l’iscritto intenda svolgerla attraverso l’esercizio di attività d’impresa per proprio conto.

È quanto sancito dal Pronto Ordini n. 191 del 12 novembre 2021, con il quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito chiarimenti in ordine all’eventuale incompatibilità con l’esercizio della professione, dell’iscritto che assume l’incarico di amministratore di un centro elaborazione dati.

Il parere del Consiglio Nazionale è scaturito a seguito di un quesito posto da un Ordine territoriale che, nello specifico, ha chiesto di sapere se sia compatibile con l’esercizio della professione l’assunzione dell’incarico di amministratore di un centro elaborazione dati (CED), nonché lo svolgimento di attività di organizzazione di corsi formativi. Nel quesito, inoltre, è stato chiesto se il CED sia o meno assoggettato alla contribuzione previdenziale.

Il parere del CNDCEC – In merito al primo quesito posto (incompatibilità tra esercizio della professione, assunzione di carica di amministratore in un CED e svolgimento dell’attività di organizzazione di eventi formativi), il Consiglio Nazionale richiama l’articolo 4, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 139/2005, il quale dispone l’incompatibilità tra l’esercizio della professione e l’esercizio dell’attività d’impresa svolta per proprio conto (in nome proprio o altrui).

Sul punto, lo stesso CNDCEC specifica che per “esercizio di attività d’impresa in conto proprio” deve intendersi il concreto svolgimento dell’attività d’impresa per un proprio interesse economico.

A tal proposito, lo stesso Consiglio richiama quanto evidenziato nelle Note interpretative dell’incompatibilità, in quanto, laddove l’attività d’impresa sia svolta in forma societaria, l’incompatibilità ricorrerà nei seguenti casi:
  • in caso di società di persone: in ogni caso in cui l’iscritto sia socio-amministratore (in particolare, nel caso di Snc l’incompatibilità ricorre in capo a tutti i soci della società, mentre nella Sas solo ai soci cd. accomandatari);
  • in caso di società di capitali: qualora l’iscritto sia socio della società con interesse economico prevalente e, anche amministratore con tutti o ampi poteri (ad es.: amministratore unico, amministratore delegato, presidente del Consiglio di amministrazione) della medesima.

Sempre richiamando il citato articolo 4 del D. Lgs. n. 139/2005, al comma 2 viene specificato che l’incompatibilità è esclusa qualora:
  • l’attività, svolta per conto proprio, è diretta alla gestione patrimoniale, oppure ad attività di mero godimento o conservative;
  • si è in presenza di società di servizi che siano strumentali o ausiliari all'esercizio della professione;
  • il professionista rivesta la carica di amministratore sulla base di uno specifico incarico professionale e per il perseguimento dell'interesse di colui che conferisce l'incarico.

Dopo aver riepilogato quanto previsto dalla normativa di riferimento circa l’incompatibilità con l’esercizio della professione, il CNDCEC osserva che, nel quesito, non viene specificato in quale forma sia costituita la società che svolge attività di elaborazione dati, né se l’iscritto sia anche socio della stessa. Presumendo, dunque, che l’iscritto sia solo amministratore di tale società, per il Consiglio Nazionale, in virtù di quanto disposto dal sopraindicato articolo 4, comma 2, la mera assunzione di un incarico in qualità di amministratore di una società, anche con tutti o ampi poteri, non costituisce causa d’incompatibilità con l’esercizio della professione, laddove ad essa non si accompagni anche la qualità di socio (con interesse economico prevalente nel caso in cui la società sia costituita in forma di capitali).

Nello specifico caso di società di capitali - afferma il CNDCEC - si dovrà comunque accertare che l’iscritto, qualora sia amministratore con tutti o ampi poteri gestionali, non detenga nella suddetta società anche un interesse economico prevalente attraverso l’intestazione di partecipazioni sociali a soggetti a lui riferibili (ad esempio: società fiduciarie, prestanomi, coniuge non legalmente separato, conviventi, parenti entro il 4° grado ovvero a società da questi controllate).

Qualora fosse accertato che la società CED sia riferibile all’iscritto in tali termini, al fine di escludere l’incompatibilità, si dovrebbe ulteriormente accertarne la natura di società di servizi; diversamente, l’iscritto verserebbe in una situazione d’incompatibilità.

Relativamente alla questione riguardante l’incompatibilità con lo svolgimento di un’ulteriore attività relativa all’organizzazione di corsi formativi posta nel quesito, il Consiglio Nazionale osserva, invece, che lo svolgimento di detta attività non è di per sé incompatibile con quello di attività professionale, a meno che l’iscritto intenda svolgerla attraverso l’esercizio di attività d’impresa per proprio conto. A tal proposito il CNDCEC evidenzia che, dal quesito posto, non si evince se l’attività di organizzazione dei corsi formativi sia svolta dalla stessa società CED, in cui l’iscritto riveste la carica di amministratore. Ciò è rilevante in quanto se così fosse, si dovrebbe far riferimento a quanto sopra esposto in merito all’accertamento dell’effettiva riferibilità della società all’iscritto.

Riguardo al secondo quesito posto (assoggettabilità del CED a contribuzione previdenziale), infine, il Consiglio Nazionale afferma che la questione sollevata verte su temi che esulano da quelli propriamente ordinistici.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy