Il Consiglio e la Fondazione nazionali dei Commercialisti hanno pubblicato il documento “Linee guida per il rilascio del visto di conformità e del visto di congruità sull’informativa finanziaria aziendale da parte dei Commercialisti” per disciplinare il processo operativo per il rilascio di un visto di conformità per l’informativa finanziaria storica e corrente, e di un visto di congruità per quella prospettica.
Il documento è emanato in conformità alla normativa europea di vigilanza bancaria per gli iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili a cui l’ordinamento professionale attribuisce la verificazione in merito all’attendibilità dei bilanci e di ogni altro documento contabile delle imprese.
Il processo di armonizzazione e adeguamento della normativa europea in materia di valutazione del merito creditizio, concessione e gestione dei crediti è stato portato a conclusione il 28 maggio 2020 con l’approvazione della versione finale del documento EBA (European Banking Autority) denominato “Guidelines on loan origination and monitoring” (LOM).
Tale processo ha avuto il suo epilogo normativo con la definitiva applicazione della nuova definizione di default a partire dal 1° gennaio 2021 e che verrà integrato con l’applicazione delle nuove Linee Guida EBA LOM a partire dal 30 giugno 2021 in relazione ai nuovi finanziamenti.
Massimo Miani, presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti ha affermato che
“l’evoluzione regolamentare ha indotto un cambiamento, sotto certi aspetti “epocale”, per le banche del nostro Paese e, più in generale, per tutte le istituzioni finanziarie soggette a vigilanza prudenziale. Un cambiamento che comporterà necessariamente una sorta di vera e propria “rivoluzione culturale” per tutti gli operatori economici coinvolti, in primis le banche e le imprese, ma anche i professionisti. A ciò si aggiunga che le imprese, in particolare quelle costituite sotto forma di società, sono già tenute ad adottare, pur nel rispetto del principio di proporzionalità richiamato dall’art. 2086 del Codice civile, adeguati assetti amministrativi, organizzativi e contabili”.
I consiglieri nazionali dei commercialisti delegati alla Finanza aziendale, Maurizio Grosso e Lorenzo Sirch, hanno precisato che
“Tutto avverrà secondo un approccio, metodologie e metriche non più esclusivamente basate su set di dati storici o derivanti da mere estrapolazioni puntuali di dati storici, ma strutturate su analisi e valutazioni di tipo prospettico, che richiedono di considerare esplicitamente anche la dimensione rischio che caratterizza il futuro (c.d. forward-looking approach)."
Il documento si articola in tre sezioni:
- Parte prima - Introduzione e postulati generali
- Parte seconda – Protocollo operativo
- Parte terza – Allegati
Dopo un’introduzione a carattere generale contenuta nella Parte prima, finalizzata a circoscrivere il contesto normativo e operativo di riferimento e a declinare i postulati generali dell’attività di assurance. la Parte seconda delinea un protocollo operativo per le tre diverse procedure proposte: semplificata per le piccole imprese che redigono il bilancio in forma abbreviata ai sensi dell’art. 2435 bis del Codice civile ma comunque obbligate ai sensi dell’art. 2477 del Codice civile alla nomina dell’organo di controllo societario, ordinaria per le piccole imprese obbligate alla presentazione del bilancio in forma ordinaria e infine avanzata per le imprese di media e grande dimensione. La Parte terza completa il documento con gli allegati necessari al rilascio dei visti di conformità e congruità da parte del commercialista incaricato.