9 aprile 2021

CNDCEC: passi in avanti sul CFP, ma i fondi sono insufficienti

Insoluti i problemi legati a Uniemens-Cig

Autore: Redazione Fiscal Focus
Nel corso dell’audizione sul Decreto Sostegni, tenutasi ieri presso le Commissioni programmazione economica, bilancio, finanze e tesoro del Senato, il Consigliere nazionale dei commercialisti, Gilberto Gelosa, ha apprezzato l’impegno del nuovo Governo a superare le limitazioni di carattere soggettivo che finora hanno caratterizzato l’erogazione dei contributi a fondo perduto, in particolare con l’eliminazione del riconoscimento del contributo in base al codice ATECO, nonché la preclusione nei confronti dei professionisti ordinistici, esclusi sinora dai contributi. Il Consigliere rileva, però, che perdura il problema legato agli importi dei contributi riconosciuti che risultano, anche in questo caso, non sufficienti a ristorare pienamente gli operatori economici delle rilevanti perdite subite per effetto delle gravi ricadute economiche provocate dalla pandemia.

Allo stesso tempo, Gelosa ha avanzato la proposta, per gli eventuali ulteriori interventi in favore delle attività economiche in difficoltà, “di determinare una sorta di “conguaglio” del contributo a fondo perduto spettante, che tenga conto dei contributi sinora ricevuti, in modo da riconoscere a ciascun operatore economico un importo a titolo definitivo sulla base del medesimo e più congruo criterio del calo del fatturato medio mensile del periodo da marzo a dicembre 2020 rispetto al fatturato medio mensile del 2019, senza pregiudicare la spettanza dei contributi già erogati”.

Con l’occasione, si comunica che da ieri l’Agenzia delle Entrate ha fatto partire gli ordinativi di pagamento delle prime 600.000 istanze presentate per un importo complessivo di 1.907.992.796 euro a favore delle imprese destinatarie dei sostegni che hanno presentato la domanda entro la mezzanotte del 5 aprile 2021. I contribuenti coinvolti vedranno accreditarsi le somme direttamente sul conto corrente indicato nella domanda oppure potranno usare l’importo riconosciuto in compensazione.

Tra le altre proposte avanzate dai commercialisti merita di essere menzionata anche quella sulla disciplina in materia di società di comodo e in perdita sistematica, al fine di escluderne l’applicazione per il periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2020 a causa delle gravi ricadute economiche provocate dalla pandemia sulla quasi totalità delle attività economiche esercitate, e quella sulla giustizia tributaria. In particolare, vista la insufficiente applicazione da parte delle Commissioni tributarie delle modalità di svolgimento delle udienze pubbliche in videoconferenza, è necessario intervenire sulla disciplina emergenziale in materia di svolgimento del processo tributario introdotta con l’articolo 27 del DL Ristori n.137/2020.

Problemi legati a Uniemens-Cig – Invece, il Consigliere nazionale Roberto Cunsolo ha evidenziato che le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali non hanno apportato modifiche sia ai termini di invio delle domande e dei dati di pagamento sia alle conseguenze (di tipo decadenziale) del loro superamento.

È indispensabile, nelle more della introduzione di un ammortizzatore unico e di una semplificazione della procedura di Cassa Integrazione, eliminare il termine perentorio e quindi la decadenza, introducendo un regime sanzionatorio, magari progressivo, per la tardività della presentazione.

Blocco dei licenziamenti e CIG- Il rappresentante dei commercialisti ha poi sottolineato come “il protrarsi dello stato di crisi rende sempre più difficile l’organizzazione del lavoro per tutte le imprese. Le norme esistenti relative al blocco dei licenziamenti da un lato ed il ricorso a strumenti a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro dall’altra (CIG) – ha detto - fanno si che il datore di lavoro valuti sempre più l’assunzione di lavoratori a termine. Per questo chiediamo una temporanea rimozione dei divieti di assunzione a termine operanti per le aziende che abbiano sospensioni o riduzioni in regime di cassa integrazione, fermo restando il principio di carattere generale di divieto di sostituzione del personale sospeso in integrazione salariale”.

Inoltre, non è prevista la corresponsione dell’indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport che hanno iniziato l’attività nel 2020 ma esclusivamente per quelli che hanno iniziato l’attività nel 2019. Quindi, sarebbe auspicabile la corresponsione dell’indennità anche per coloro che hanno iniziato l’attività lavorativa nel 2020.
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