1 dicembre 2020

CNDCEC: richiesta consegna della copia dei bilanci e tutela della privacy

I chiarimenti nel Pronto Ordini n. 66/2020 anche su incompatibilità e accertamento

Autore: Pietro Mosella
Compete esclusivamente all’Ordine di valutare se la richiesta di esibizione di bilanci di una Sas leda o meno la riservatezza dell’iscritto che ne sia socio. I dati riguardanti i debiti o i crediti di società e imprese, infatti, ''rientrano nella nozione di dati relativi allo svolgimento di attività economiche'' e, come tali, la loro divulgazione può avvenire senza il consenso degli interessati.

È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 66/2020, pubblicato nei giorni scorsi dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), il quale ha fornito chiarimenti circa l’incompatibilità, l’accertamento, la richiesta di consegna della copia dei bilanci e tutela della privacy.

Il quesito- Un Ordine territoriale ha chiesto al CNDCEC alcuni chiarimenti in riferimento al caso prospettato dell’accertamento della possibile sussistenza di una causa di incompatibilità in capo ad un iscritto che risulta essere socio accomandatario di una Sas, la quale ha come oggetto sociale lo svolgimento di attività immobiliare (definita compatibile con la professione). É stato, inoltre, chiesto all’interessato di fornire documentazione contabile (bilanci relativi all’ultimo quinquennio di attività) ai fini di comprovare che, per il tramite della Sas, non venga esercitata alcuna attività imprenditoriale.

Laddove l’iscritto si sia rifiutato di fornire tale documentazione invocando il rispetto della propria privacy e abbia (auto)dichiarato di non esercitare, direttamente o indirettamente, attività d’impresa per il tramite di tale società, l’Ordine ha chiesto di sapere se sia consentito esigere dal professionista copia dei suddetti bilanci, ovvero se ciò sia lesivo della tutela della privacy dell’iscritto.

La risposta del CNDCEC- Anzitutto il CNDCEC specifica che l’Ordine, nell’ambito dell’attività di tenuta dell’albo e di vigilanza sui propri iscritti, è competente all’accertamento della sussistenza di situazioni di incompatibilità, in quanto circostanze che fanno venir meno il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per il mantenimento dell’iscrizione nell’albo professionale.

L’ordinamento professionale non disciplina espressamente, però, le modalità operative di effettuazione dei suddetti controlli. In virtù di ciò, il CNDCEC richiama le norme generali in materia di semplificazione della documentazione amministrativa e di controlli, come l’articolo 71 del D.P.R. n. 445/2000, ai sensi del quale l’Ordine è tenuto ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del benefìcio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate dagli iscritti ai sensi degli articoli 46 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà) del medesimo provvedimento.

Le modalità operative di effettuazione dei suddetti controlli sono disciplinate dall’articolo 43 del D.P.R. n. 445/2000. L’Ordine, in sostanza, non può richiedere agli iscritti la produzione dei documenti che sono già in possesso di altra Pubblica Amministrazione, potendo direttamente rivolgersi a questa per le opportune verifiche.

In merito ai bilanci delle società, il Consiglio Nazionale osserva che, tale documentazione, è disponibile e consultabile presso le Camere di Commercio solo per quanto riguarda le società di capitali, mentre, il bilancio di una società di persone (come la Sas), non tenuta al suo deposito, è una documentazione non reperibile in alcun pubblico registro.

Pertanto, qualora l’Ordine, dopo aver richiesto il rilascio di dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà (articoli 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000), necessiti di un ulteriore verifica di quanto dichiarato dall’iscritto attraverso l’esame dei bilanci della società di persone di cui questi è socio, non potrà effettuare tale controllo attraverso la consultazione dei pubblici registri camerali.

Il CNDCEC specifica, però, che l’Ordine potrà chiedere il documento originale contenente le informazioni utili ai fini di accertare l’eventuale situazione di incompatibilità direttamente al soggetto privato che lo detiene, elencando anche le modalità con le quali detta richiesta dovrà essere formulata.

Pur evidenziando che compete, esclusivamente, all’Ordine di valutare se la richiesta di esibizione di bilanci di una Sas leda, o meno, la riservatezza dell’iscritto che ne sia socio, il Consiglio Nazionale sul punto fornisce alcune osservazioni, richiamando anche quanto sancito dal Garante della privacy.

Quest’ultimo, infatti, in diversi pareri ha precisato che, la tutela della riservatezza opera nei confronti delle sole persone fisiche e non anche di quelle giuridiche.

Alla luce di ciò, il CNDCEC evidenzia che, per consolidata giurisprudenza, anche le società di persone, pur prive di personalità giuridica, rientrano a pieno titolo nel novero di quei fenomeni di aggregazione di interessi (quali anche gli studi associati, le associazioni non riconosciute, i condomini edilizi, i consorzi con attività esterna, etc.) cui la legge attribuisce la capacità di porsi come autonomi centri di imputazione di rapporti giuridici.

In soccorso di quanto appena esposto, si possono richiamare i citati pareri del Garante, nei quali si fa riferimento a “persone giuridiche, enti e associazioni”, con una formulazione ampia che appare ricomprendere la generalità dei fenomeni aggregativi e non solo quelli dotati di personalità giuridica.

Concludendo il CNDCEC, in ogni caso, ricorda come il Garante in passato abbia evidenziato che, i dati riguardanti i debiti o i crediti di società e imprese, ''rientrano nella nozione di dati relativi allo svolgimento di attività economiche'' e, come tali, la loro divulgazione può avvenire senza il consenso degli interessati.
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