5 marzo 2020

CNDCEC: Sospensione cautelare e successiva irrogazione della sanzione della sospensione

Nei P.O. chiarimenti in materia di disciplina e di esecutività delle decisioni del CDN

Autore: Pietro Mosella
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha pubblicato, nel febbraio 2020, alcuni Pronto Ordini con i quali ha fornito, tra l’altro, chiarimenti in materia di disciplina e, nello specifico, riguardo alcuni aspetti relativi alla sospensione cautelare e successiva irrogazione della sanzione della sospensione (P.O. n. 2/2020).
Sono stati chiariti, inoltre, alcuni aspetti in ordine alla esecutività delle decisioni del Consiglio di Disciplina Nazionale (P.O. n. 203/2019).

Il P.O. n. 2/2020– Il caso specifico riguarda un provvedimento disciplinare, con il quale è stata inflitta ad un iscritto la sanzione della sospensione dall’esercizio professionale per 24 mesi, confermata a seguito dell’impugnazione proposta al Consiglio di Disciplina Nazionale, che ha rigettato il ricorso. In virtù di ciò, in un quesito formulato al CNDCEC, è stato chiesto se, da tale provvedimento disciplinare, possa essere decurtato il periodo della sospensione cautelare disposta a carico del professionista in costanza del procedimento disciplinare.

Il CNDCEC, rispondendo al suddetto quesito, ha premesso che la finalità del provvedimento cautelare è quella di anticipare, seppur in via interinale e provvisoria, gli effetti del provvedimento definitivo, con la conseguenza che:
  • da un lato, una volta emesso il provvedimento definitivo, quello cautelare perde efficacia;
  • dall’altro lato, la sanzione disciplinare già scontata dall’incolpato in via cautelare, deve essere computata nell’esecuzione della pena definitiva.

In sostanza, una volta stabilita la durata della sospensione disciplinare (nel caso in esame due anni), al fine di individuare per quanto tempo il professionista già sottoposto a sospensione cautelare debba ancora astenersi dall’esercitare la professione, occorre detrarre dalla durata della sanzione della sospensione disciplinare la durata della sospensione cautelare già patita.

Il Consiglio Nazionale, inoltre, ai fini di chiarire ulteriormente la questione, si è rifatto ad una pronuncia della Corte di Cassazione in tema di professioni sanitarie, che con la sentenza n. 592 del 17 gennaio 2001, ha sostenuto: “L’applicazione della misura cautelativa della sospensione del medico dall’esercizio della professione non osta alla successiva erogazione allo stesso medico della sanzione disciplinare della sospensione dell’esercizio della professione, ma non è dato desumere anche l’ulteriore principio secondo cui la misura cautelativa precedentemente applicata non potrebbe essere detratta dalla sanzione disciplinare successivamente inflitta, onde all’una dovrebbe sempre aggiungersi l’altra. In realtà, trattandosi di misure omogenee (vedi sul punto Cass. 3/6/1985, n. 3282), la detrazione della misura cautelativa dalla sanzione disciplinare non soltanto non risulta vietata dal contesto normativo sin qui esaminato, ma risponde ad un più generale principio di ragionevolezza, che trova la sua più evidente espressione nell’art. 137, co. I Cod. Pen..

Oltre alla suddetta sentenza, il CNDCEC richiama anche una recente pronuncia del Consiglio Nazionale Forense, il quale, con sentenza n. 140 del 22 novembre 2018, si è espresso nel senso che “la sospensione cautelare già sofferta deve essere computata nel periodo di espiazione della sanzione disciplinare”.

In virtù di tutto quanto sopra esposto, il Consiglio Nazionale, in merito alla fattispecie prospettata, ha concluso affermando che il periodo di sospensione dall’esercizio professionale durante la sospensione cautelare già scontato dal professionista, deve essere decurtato da quello relativo alla sanzione disciplinare della sospensione di due anni.

Il P.O. n. 203/2019 – È stato posto al CNDCEC un quesito per chiedere da quale momento sia da considerare esecutiva la decisione del Consiglio di Disciplina Nazionale (CDN), anche al fine di conoscere quale debba essere il comportamento che deve adottare il Consiglio di Disciplina territoriale in caso di riforma di una delibera da parte del suddetto CDN.

Preliminarmente il CNDCEC evidenzia che l’esecutività del provvedimento amministrativo “è l’astratta attitudine dell’atto ad essere eseguito, ovvero il requisito che ne indica l’idoneità ad incidere sulla sfera giuridica altrui in senso costitutivo, modificativo o estintivo, indipendentemente dalla volontà del destinatario la cui sfera giuridica viene concretamente ad essere incisa dal provvedimento”.

Nella fattispecie in esame, il Consiglio Nazionale pone in risalto come le decisioni adottate dal CDN (in qualità di organo amministrativo di secondo grado riguardo alle impugnazioni avverso i provvedimenti disciplinari deliberati dai Consigli di Disciplina territoriali nei confronti degli iscritti) possano confermare o rideterminare in meglio o in peggio il contenuto della sanzione impugnata, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 55, comma 3, del D. Lgs. n. 139/2005.

Viene richiamato anche il D.M. 15 febbraio 1949 (Regolamento per la trattazione dei ricorsi innanzi al Consiglio di Disciplina Nazionale), il quale, all’articolo 10, stabilisce che “la pubblicazione della decisione ha luogo mediante deposito dell’originale nella segreteria”.
A tal proposito, si ricorda che il deposito della decisione (e dell’intero fascicolo relativo al ricorso) viene effettuato presso il Ministero della Giustizia, dov’è istituita la Segreteria dei Consigli Nazionali degli Ordini professionali e dove sono depositati tutti i fascicoli relativi ai ricorsi trattati, rispettivamente, dal Consiglio Nazionale e dal CDN.

Dopo il deposito, la decisione, già perfetta in tutti i suoi elementi, diviene esecutiva nei confronti dei destinatari nel momento in cui viene notificata alle rispettive parti del procedimento, ovvero all’interessato, al Consiglio di Disciplina dell’Ordine territoriale che ha emesso il provvedimento impugnato e al Presidente del Tribunale della circoscrizione in cui ha sede il Consiglio di Disciplina territoriale. Dal momento della notifica – conclude il CNDCEC nella risposta al quesito pervenuto - decorre, inoltre, il termine per l’eventuale impugnazione della decisione, da parte dell’interessato o del Pubblico Ministero, innanzi al Tribunale del luogo dove ha sede il Consiglio di Disciplina dell’Ordine territoriale che ha emesso il provvedimento
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