21 aprile 2023

CNDCEC: stipula delle convenzioni garantita da pubblicità e apertura alla concorrenza

L’Ordine può anche dotarsi di un apposito Regolamento che riporti gli elementi essenziali

Autore: Pietro Mosella
In materia di stipula delle convenzioni riservate agli iscritti, l’Ordine territoriale dovrebbe garantire pubblicità ed apertura alla concorrenza espletando una procedura aperta al mercato, mediante pubblicazione di una manifestazione d’interesse sul proprio sito istituzionale, in modo da acquisire formalmente le migliori proposte.

In alternativa, il medesimo Ordine, può dotarsi di un apposito Regolamento che riporti gli elementi essenziali per la stipula delle convenzioni, la procedura, i criteri da seguire nella scelta dei soggetti proponenti, nonché i requisiti soggettivi che i medesimi devono possedere.

È quanto specifica il Pronto Ordini n. 19 del 18 aprile 2023, il quale ha fornito chiarimenti riguardo alla stipula di convenzioni riservate agli iscritti, a seguito di un quesito pervenuto da un Ordine territoriale che, rivolgendosi al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), aveva domandato “se l’ODCEC è obbligato a richiedere ai soggetti che propongono la convenzione, l’autocertificazione del possesso dei requisiti a contrarre con la Pubblica Amministrazione, ovvero l’attestazione di assenza di motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii”.

Il parere del CNDCEC – Per maggiore chiarezza, il Consiglio Nazionale, anzitutto, specifica che, le c.d. “Convenzioni” sono tipicamente accordi che vengono stipulati a titolo gratuito da un Ente (Ordine Professionale), per una durata determinata, al fine di mettere a disposizione servizi o forniture a favore dei propri iscritti, a condizioni più favorevoli.

Le prestazioni oggetto di dette convenzioni, vengono messe a disposizione non dell’Ente (Ordine Professionale), bensì direttamente degli iscritti, con oneri a carico di questi ultimi, i quali possono liberamente scegliere se aderirvi o meno.

Sul punto, il CNDCEC richiama quanto stabilito dal D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici) e, in virtù delle suddette caratteristiche, le convenzioni non sono "contratti di appalto", come definiti dall’articolo 3 del sopra citato Codice, dove s’intendono per “appalti pubblici” i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prestazione di servizi.

Tuttavia, il CNDCEC ritiene che le convenzioni abbiano natura di "contratti pubblici", in quanto poste in essere da un Organismo di diritto pubblico quali sono gli Ordini professionali.

Sotto tale profilo, il riferimento normativo è l'articolo 4 del D. Lgs. n. 50/2016 (“Principi relativi all’affidamento di contratti pubblici esclusi”), il quale prevede che, l'affidamento dei contratti pubblici aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture, dei contratti attivi, esclusi, in tutto o in parte, dall'ambito di applicazione oggettiva del citato Codice, avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.

In virtù di quanto sopra riportato, secondo il CNDCEC, l’Ordine dovrebbe garantire, quindi, pubblicità ed apertura alla concorrenza, espletando una procedura aperta al mercato, mediante pubblicazione di una manifestazione d’interesse sul proprio sito istituzionale, in modo tale da acquisire formalmente le migliori proposte.

In alternativa, anche in un’ottica di semplificazione delle procedure, il Consiglio Nazionale ritiene che l’Ordine possa dotarsi di un apposito Regolamento, il quale riporti, compiutamente, gli elementi essenziali per la stipula delle convenzioni, la procedura, i criteri da seguire nella scelta dei soggetti proponenti (ispirati al dettato del sopra richiamato articolo 4, comma 1, del Codice), nonché i requisiti soggettivi che i medesimi devono possedere.

Infine, con riferimento ai summenzionati requisiti soggettivi, il CNDCEC ritiene che dovrà essere richiesta, al soggetto proponente, la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni d’incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione, nonché, laddove ritenuto opportuno, il riscontro di ulteriori requisiti che potranno essere individuati anche facendo riferimento all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

Osservazioni – Per completezza d’argomento, dopo aver riportato i chiarimenti forniti dal CNDCEC nel Pronto Ordini n. 19/2023, occorre ricordare che, nel frattempo, al richiamato D. Lgs. n. 50/2016 (che sarà abrogato da 1° luglio 2023), è “subentrato” il D. Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 (Codice dei contratti pubblici), entrato in vigore il 1° aprile 2023, il quale ha disposto, in merito anche alle richiamate disposizioni del Consiglio Nazionale nel Pronto Ordini che «a decorrere dalla data in cui il Codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso…».
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