21 aprile 2022

CNDCEC: svolgimento del tirocinio in presenza per l’anno 2022

In assenza di disposizioni del MUR le modalità sono quelle ordinarie

Autore: Pietro Mosella
Per le modalità di effettuazione dell’esame di Stato e l’eventuale deroga delle modalità ordinarie di effettuazione del tirocinio professionalizzante, in relazione all’anno 2022, non risulta ad oggi essere stato adottato alcun decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR). In mancanza del suddetto provvedimento, quindi, la modalità di svolgimento del citato tirocinio deve considerarsi quella ordinaria, vale a dire in presenza.

È quanto chiarito dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) con il Pronto Ordini n. 90 del 14 aprile 2022.

I summenzionati chiarimenti, sono scaturiti a seguito di un quesito pervenuto nelle scorse settimane al Consiglio Nazionale da parte di un Ordine territoriale, il quale aveva domandato se, la possibilità di effettuazione del tirocinio a distanza, potesse permanere anche a conclusione del periodo di emergenza sanitaria, al quale si è posto termine, appunto, il 1° aprile 2022.

Il parere del Consiglio Nazionale - Il CNDCEC, sul punto, ha dapprima ricordato che, come segnalato nella info alle Segreterie del mese di marzo, il D.L. n. 228/2021 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 15/2022, recante “disposizioni urgenti in materia di termini legislativi”, ha prorogato al 31 dicembre 2022 (così come stabilito dall’articolo 6, comma 4) le disposizioni riguardanti lo svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni e dei tirocini professionalizzanti e curriculari (articolo 6, comma 1, 2 e 2-bis1, del D.L. n. 22/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 41/2020, n. 41).

Com’è noto, però, le suddette disposizioni, prevedono la possibilità che, con apposito decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca, siano definite, in deroga alle disposizioni normative vigenti, le modalità di effettuazione dell’esame di Stato.

È, altresì, previsto che, sempre con i sopra citati decreti ministeriali, possano essere individuate le modalità di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalità a distanza, per le attività pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni (articolo 6, comma 2, D.L. n. 22/2020).

Per quanto concerne l’anno 2021, il CNDCEC ricorda che, lo svolgimento degli esami di Stato in deroga alla normativa vigente e lo svolgimento del tirocinio professionale secondo modalità diverse da quelle ordinarie, anche a distanza, sono stati previsti dal D.M. n. 238/2021 del Ministero dell’Università e della Ricerca (come già comunicato nell’Informativa n. 49/2021 del CNDCEC).

L’articolo 3 del suddetto decreto ministeriale, infatti, dispone che, le attività strutturate di tirocinio professionale che devono essere svolte, laddove previste per l’abilitazione all’esercizio della singola professione, all’interno del percorso di studio o successivamente ad esso, possono essere espletate in modalità a distanza.

È, altresì, disposto che, il tirocinio professionale, anche nello svolgimento con modalità a distanza, deve in ogni caso perseguire gli obiettivi e le finalità previsti negli accordi eventualmente stipulati tra gli atenei, le istituzioni, gli enti accreditati e gli Ordini professionali per le professioni che ne prevedono l’esistenza e comunque nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 11 dicembre 2019, recante le linee guida sull’organizzazione ed il riconoscimento dei tirocini professionali.

In relazione all’anno 2022, ovvero, in sostanza, l’oggetto del quesito pervenuto al Consiglio Nazionale in virtù della fine dello stato d’emergenza sanitaria, invece, lo stesso Consiglio specifica che, ad oggi, non risulta essere stato adottato alcun decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca, relativo alle modalità di effettuazione dell’esame di Stato 2022 ed all’eventuale deroga delle modalità ordinarie di effettuazione del tirocinio.

In assenza del summenzionato decreto, quindi, la modalità di svolgimento del tirocinio in questione, deve considerarsi quella ordinaria, ovvero quello svolta in presenza.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy