24 settembre 2021

CNPADC: i versamenti in scadenza il 30 settembre

Autore: Serena Pastore
Il 30 settembre, i commercialisti iscritti alla Cassa di previdenza CNPADC, oltre che al versamento del 50% dei contributi relativi al 2019 e sospesi a causa dell’emergenza Covid, dovranno provvedere al versamento della quarta rata delle eccedenze contributive del 2020 e alla prima/unica rata dei contributi minimi 2021, questi ultimi già prorogati dal 31 maggio 2021 al 30 giugno 2021 al fine di tenere conto dei criteri e delle modalità attuative dell’esonero parziale previsto dalla Legge di Bilancio 2021 n.178/2020.

Versamenti prorogati – Nello specifico, le rate dei contributi prorogate a causa dell’emergenza covid sono:
  • 2^ rata (scad. 31/03/2020);
  • 3^ rata (scad. 30/06/2020);
  • 4^ rata (scad. 30/09/2020);
  • Minimi 2020 - 1^ rata (scad. 31/05/2020);
  • 2^ rata (scad. 02/11/2020).

Il versamento andrà effettuato a seconda della scelta in sede di PCE2020, ovvero SDD con valuta 30 settembre 2021, o tramite MAV disponibile nell’area riservata della Cassa nella sezione “documenti”.

L’esonero– Come accennato in premessa, l’articolo 1 comma 20 della Legge di Bilancio 2021 n.178/2020 ha previsto l’esonero parziale dal pagamento dei contributi previdenziali dovuti dai professionisti iscritti alle Casse di Previdenza. L’esonero parziale può essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria e ha ad oggetto la sola contribuzione soggettiva e non alla contribuzione integrativa e al contributo di maternità. L’esonero è concesso nel limite massimo individuale di € 3.000 di contribuzione soggettiva. La quantificazione finale dell’ammontare dell’esonero sarà individuata con successivo Decreto.

Soggetti beneficiari - Possono richiedere l’esonero dal versamento parziale dei contributi i dottori commercialisti iscritti alla Cassa, con esclusione di coloro che si sono iscritti nel corso dell’anno 2021, che presentano i seguenti requisiti:
  • per il 2021 non essere stati titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità e da qualsiasi altro emolumento corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità, avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno comunque esso sia denominato;
  • per il 2021, non essere stati titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità;
  • aver subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 (dichiarazione 2021) non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019 (dichiarazione 2020)1;
  • aver conseguito nell’anno d'imposta 2019 (dichiarazione 2020) un reddito professionale non superiore a € 50.000. Il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi o compensi percepiti e i costi inerenti all’attività2;
  • essere in regola con i versamenti dei contributi.

Gli iscritti che nel periodo di imposta 2019 non hanno conseguito né un reddito né un fatturato sono esclusi dall’esonero parziale.

Contribuzione oggetto di esonero - La contribuzione soggettiva oggetto di esonero è la seguente:
  • I rata contributo minimo - scadenza 30 settembre 2021 (non dovuta dai neo-iscritti per i primi 5 anni di iscrizione);
  • II rata contributo minimo – scadenza 02 novembre 2021 (non dovuta dai neo-iscritti per i primi 5 anni di iscrizione);
  • I rata/rata unica eccedenze – scadenza 20 dicembre 2021.

È bene ricordare che eventuali rate in scadenza nel 2021, riferite a contributi di competenza di anni precedenti, non rientrano nell’esonero.

Modalità di presentazione – La domanda di esonero parziale deve essere presentata entro il 31 ottobre utilizzando l’apposito servizio online, allegando copia del codice fiscale e del documento di identità in corso di validità.

Una volta processata la domanda, la Cassa andrà a decurtare il beneficio dall’ammontare del contributo soggettivo 2021 richiedendo l’eventuale differenza in sede di compilazione del PCE 2021 e il versamento della rata unica/prima rata dovuta entro il 20 dicembre 2021.

Soggetti che intendono presentare richiesta di esonero – La CNPADC, sul proprio sito internet, ricorda che i soggetti in possesso dei requisiti che intendo presentare la richiesta di esonero, entro il 30 settembre:
  • in caso di autorizzazione all’addebito dei contributi minimi con SDD: devono revocare presso il proprio istituto di credito l’addebito della contribuzione minima 2021 e procedere, una volta ricevuta la comunicazione da parte della Cassa di SDD insoluto, alla generazione e al pagamento del MAV dei contributi minimi 2021 utilizzando il servizio PPC - Portale Pagamento Contributi, disponibile tra i servizi online, deselezionando il contributo minimo soggettivo 2021;
  • in caso di versamento dei contributi minimi con MAV: occorre procedere alla generazione e al pagamento del MAV dei contributi minimi 2021 utilizzando il servizio PPC - Portale Pagamento Contributi, disponibile tra i servizi online, deselezionando il contributo minimo soggettivo 2021.

Ai soggetti che hanno già presentato domanda di esonero alla data del 15 settembre la Cassa non richiederà il versamento del contributo minimo soggettivo 2021.
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1Tali requisiti non si applicano agli iscritti che hanno avviato l’attività professionale di dottore commercialista nel corso del 2020.
2Vedi nota 1
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