28 febbraio 2023

Commercialisti: Albo gestori della crisi, accolte le nostre proposte

Pubblicato sul sito del Ministero un aggiornamento delle FAQ. De Nuccio: “Indicazioni particolarmente soddisfacenti su tirocinio semestrale e attestazione tirocinio”

“Particolare soddisfazione” viene espressa dal Consiglio nazionale dei commercialisti relativamente alle nuove indicazioni sulle modalità di svolgimento del tirocinio semestrale per i richiedenti l’iscrizione nell’albo dei gestori della crisi e per l’attestazione del compiuto tirocinio, contenute in un aggiornamento delle FAQ pubblicate sul sito del Ministero della Giustizia. “Esprimiamo la nostra soddisfazione per il risultato raggiunto grazie all’intensa interlocuzione intrapresa con il Ministero della Giustizia, con cui abbiamo avviato un modello di comunicazione concomitante e di confronto collaborativo che auspichiamo possa continuare nel futuro a tutela e a favore dei professionisti, afferma il presidente del Consiglio nazionale, Elbano de Nuccio. “Siamo comunque pienamente consapevoli – aggiunge – che permangono importanti criticità nell’impianto normativo. Il nostro impegno è costantemente finalizzato ad alleviare i disagi cui i colleghi vanno incontro nella fase di prima applicazione della norma”.

Per quanto attiene alla data entro cui il tirocinio deve essere posseduto, il Consiglio nazionale, sottolinea de Nuccio, “preso atto della difficoltà incontrata dal Ministero nel superare il testo della norma che non lascerebbe spazio a diverse interpretazioni, ha suggerito agli uffici di Via Arenula di assumere una presa di posizione ragionevole e volta a favorire quanto più possibile i professionisti impegnati non solo nello svolgimento della propria attività di studio, ma anche nel concomitante svolgimento dei corsi di formazione specialistica di durata non inferiore alle quaranta ore. Al riguardo, il Ministero nella FAQ n. 3 chiarisce che l’obbligo del tirocinio deve essere stato interamente assolto prima della presentazione della domanda di iscrizione, anteriormente, in concomitanza o successivamente al corso di formazione, a prescindere dalla collocazione temporale del periodo o dei periodi in cui è stato svolto. Insomma, nessun limite temporale per i nostri iscritti”. “Ovviamente - puntualizza il presidente dei commercialisti - alla data della domanda, il tirocinio deve essere stato concluso”.

Con riguardo alle modalità tramite cui comprovare l’avvenuto svolgimento del tirocinio, la FAQ n. 4 spiega che il requisito dello svolgimento del tirocinio va documentato, mediante upload, unitamente agli ulteriori obblighi formativi (formazione iniziale), nell’apposita voce del portale riferita agli obblighi formativi di cui all’art. 4, comma 5, lett. b), c) e d) del D.M. n. 202/2014. Può essere documentato attraverso apposita certificazione resa ai sensi dell’art. 4, comma 2,- lett. d) del D.M. n. 75/2022, ovvero mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del successivo comma 4 del medesimo articolo.

In entrambi i casi, il contenuto di certificazioni e dichiarazioni sostitutive dovrà riguardare:
  • a) l’ente o gli enti, ovvero il professionista o i professionisti, presso i quali è stato svolto, con specifica indicazione dell’incarico o degli incarichi ricevuti dal/i professionista/i;
  • b) la durata, non inferiore a 6 mesi, e l’epoca del tirocinio (data di inizio e fine); c) l’attività cui il tirocinante ha partecipato (quale elaborazione e/o attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, verifica dei crediti, accertamento del passivo, amministrazione e liquidazione dei beni, attività di vigilanza su una o più determinate procedure); d) le specifiche competenze acquisite dal tirocinante. Si precisa, infine, che non è richiesto che il tirocinio sia stato segnalato preventivamente al competente Ordine professionale.
Con riferimento alla FAQ n. 2, il Ministero torna a precisare come l’art. 4, comma 5, lett. c) del D.M. n. 202/2014 – richiamato dall’art. 356, comma 2, CCII, richieda: lo “svolgimento presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti ai sensi del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore a norma dell'articolo 15 della legge, di un periodo di tirocinio, anche in concomitanza con la partecipazione ai corsi di cui alla lettera b), di durata non inferiore a mesi sei che abbia consentito l'acquisizione di competenze mediante la partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni”.

Il Ministero chiarisce poi che il tirocinio: a) deve avere durata non inferiore a 6 mesi complessivi, eventualmente raggiunti sommando i periodi di tirocinio - non concomitanti - svolti presso diversi soggetti anche in modo non continuativo; b) deve essere svolto presso uno o più organismi, curatori fallimentari, commissari giudiziali, professionisti indipendenti, professionisti delegati per le operazioni di vendita nelle procedure esecutive immobiliari ovvero nominati per svolgere i compiti e le funzioni dell'organismo o del liquidatore, senza che costoro a loro volta debbano aver frequentato corsi di formazione, svolto il tirocinio o vantino il requisito alternativo previsto per il primo popolamento;
c) deve consistere nella partecipazione alle fasi di elaborazione ed attestazione di accordi e piani omologati di composizione della crisi da sovraindebitamento, di accordi omologati di ristrutturazione dei debiti, di piani di concordato preventivo e di proposte di concordato fallimentare omologati, di verifica dei crediti e di accertamento del passivo, di amministrazione e di liquidazione dei beni; d) deve consentire l’acquisizione delle relative specifiche competenze.

“Colmando le lacune della normativa – sottolinea de Nuccio - il Ministero precisa che il tirocinio può essere svolto anche in concomitanza con altre attività – aspetto di fondamentale importanza per chi è professionista e impegnato a svolgere la propria attività professionale tutti i giorni - e che, in caso sia svolto presso un commissario giudiziale - la cui specifica attività non è espressamente richiamata dall’articolo 4, comma 5, lett. c), D.M. n. 202/2014 -, l’interessato deve aver partecipato all’attività di vigilanza da questi espletata su una o più determinate procedure”.
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