22 dicembre 2020

Commercialisti, Ferrari (Pres. AIDC): “Dequalificati ex Lege. Proposta di riforma professione forense sottrae competenze ad altre categorie professionali, specie ai dottori commercialisti”

“Questa è la paradossale conclusione paventata da una stravagante proposta di legge a firma dei deputati Colletti, Berardini, Caretta e Penna che, partendo dalla riforma della professione forense con l’obiettivo di creare aree di specializzazione, finisce indirettamente per sottrarre competenze ad altre categorie professionali ed in specie ai dottori commercialisti, ai notai ed ai consulenti del lavoro. Competenze, però, previste dagli ordinamenti vigenti ed esercitate abitualmente da migliaia di professionisti, con scrupolo e coscienza”. Lo afferma Andrea Ferrari, Presidente dell’Associazione Italiana Dottori Commercialisti (AIDC).

“Nella proposta di legge, all’articolo 7 si entra ‘a gamba tesa’ negli ordinamenti professionali diversi da quello forense, introducendo l’obbligo di sostenere un apposito esame abilitativo al fine di poter esercitare la difesa nelle commissioni tributarie ed anche per poter assumere le funzioni di curatore fallimentare, liquidatore e commissario giudiziale o delegato alla vendita. Esami previsti anche nell’ambito delle specializzazioni per gli avvocati nella stessa proposta di legge, ma con una deroga espressa, sancita nelle norme transitorie, in favore degli avvocati con almeno 5 anni di anzianità di iscrizione.

Così, per specializzare, senza esami, gli avvocati, si fanno retrocedere gli altri professionisti, che per poter continuare a svolgere le usuali attività e funzioni dovrebbero sostenere un esame aggiuntivo, rispetto all’esame di Stato, e, dunque, abilitativo alla professione, già superato. Ben vengano le specializzazioni, ma che siano per tutti e con uguali criteri per ciascuna professione.
Non possiamo, perciò, che opporre un fermo 'no' ad un chiaro tentativo di favorire in modo scorretto una categoria professionale a scapito delle altre. Si apra, piuttosto ed una volta per tutte, un serio tavolo di confronto, per avviare percorsi di vera specializzazione, anche interprofessionale, e favorire una formazione permanente di alta qualità”.


Articolo 7
Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino e il coordinamento della normativa vigente in materia di difesa tecnica affidata a professionisti diversi dagli avvocati, con riferimento al settore di specializzazione concorsualistico e a quello di specializzazione tributaristico, di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati dal Ministro della giustizia, d’intesa con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti il Consiglio nazionale del notariato, il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, in conformità ai seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) previsione dei criteri e delle modalità di conseguimento e di mantenimento del titolo per l’iscrizione negli appositi elenchi, istituiti e tenuti aggiornati negli albi dei rispettivi ordini professionali, relativi ai settori di specializzazione di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, mediante l’esame di Stato previsto dall’articolo 46 della citata legge n. 247 del 2012, come da ultimo sostituito dall’articolo 4 della presente legge, sostenuto con la commissione di esame di cui all’articolo 47 della medesima legge n. 247 del 2012, come da ultimo modificato dall’articolo 5 della presente legge;
b) prevedere che, al fine di poter essere nominati curatore fallimentare, liquidatore, commissario giudiziale o delegato alla vendita, i dottori commercialisti e gli esperti contabili, i consulenti del lavoro e i notai debbano sostenere l’esame di abilitazione previsto per il settore di specializzazione concorsualistico di cui alla lettera d) del comma 1 dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge, disponendo il coordinamento con quanto previsto dagli articoli 356, 357 e 358 del codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14; prevedere, altresì, l’applicazione delle disposizioni del comma 3 dell’articolo 6 della presente legge;
c) prevedere che, al fine di poter esercitare la difesa tecnica dinanzi alla giurisdizione tributaria, coloro che sono iscritti alla sezione A « commercialisti » dell’albo professionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili debbano sostenere l’esame di abilitazione previsto per il settore di specializzazione tributaristico di cui alla lettera e) del comma 1 dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247, come sostituito dall’articolo 1 della presente legge; d) prevedere l’abrogazione delle norme vigenti incompatibili con i decreti legislativi di cui al comma 1.
3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere per l’acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono entro trenta giorni dall’assegnazione.
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