26 giugno 2025

Commercialisti, invio dati conto annuale entro il 15 luglio 2025

Ordini professionali obbligati alla trasmissione: istruzioni operative e casi di esonero previsti dalla Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 18/2025

Autore: Serena Pastore
Il CNDCEC, con l’informativa n. 100/2025, rende noto che la Ragioneria Generale dello Stato ha pubblicato, in data 19 giugno 2025, la Circolare n. 18 e il relativo allegato, contenenti le istruzioni per l’acquisizione nel sistema informativo SICO dei dati di organico e di spesa del personale dipendente delle pubbliche amministrazioni per l’anno 2024.

L’adempimento, che deve essere effettuato entro il 15 luglio 2025, rientra tra gli obblighi previsti dall’articolo 60, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, e riguarda anche gli Ordini e i Collegi professionali, nella loro articolazione territoriale e nazionale, che devono seguire le istruzioni operative del comparto delle Funzioni Centrali, all’interno del quale sono collocati (articolo 3, comma 1, sezione III CCNQ del 22 febbraio 2024), oltre alle indicazioni specifiche per gli Enti pubblici non economici.

Modalità di invio e casi di esonero

I dati possono essere trasmessi:
  • tramite accesso web diretto a SICO;
  • con invio del kit Excel;
  • oppure, in caso di più enti collegati a un unico sistema informativo, tramite protocollo FTP, previa autorizzazione.

Come precisato dall’informativa, gli enti che non abbiano avuto personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, anche in comando, distacco o con contratto di somministrazione, né abbiano sostenuto spese per il personale, comprese collaborazioni o incarichi, possono chiedere l’esonero dalla rilevazione, trasmettendo una dichiarazione all’indirizzo assistenza.pi@mef.gov.it.

Validazione, certificazione e controlli

Per ottenere la certificazione del modello, i dati trasmessi devono superare i controlli automatici SICO. Eventuali anomalie devono essere sanate o motivate con giustificazioni che saranno esaminate dagli uffici competenti.

Il Presidente del Collegio dei revisori o equivalente organo di controllo è tenuto, unitamente al Responsabile del procedimento amministrativo individuato dall’Istituzione, a firmare (preferibilmente) in forma digitale il modello certificato.

Sanzioni e inadempienze

Il mancato adempimento comporta l’avvio del procedimento sanzionatorio, volto all'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie disciplinate dagli articoli 7 e 11 del D.Lgs. n. 322/1989, come modificati dall’art. 3, comma 74, della Legge n. 244/2007.

In prima battuta, il Prefetto del capoluogo di Regione, su segnalazione degli Uffici di controllo di primo livello della Ragioneria Generale dello Stato (RTS e UCB), diffida formalmente l’amministrazione inadempiente o parzialmente inadempiente a trasmettere i dati entro un termine perentorio di 15 giorni.

Se, trascorso tale termine, la situazione di inottemperanza permane, la violazione viene formalmente accertata dagli uffici di statistica appartenenti al Sistema Statistico Nazionale, cui la mancata trasmissione dei dati è comunicata.

L’inadempienza è sanzionabile con una multa amministrativa compresa tra 516,00 euro e 5.164,00 euro, ai sensi dell’articolo 11, comma 1, del D.Lgs. n. 322/1989.

Per ulteriori dettagli, i modelli e le istruzioni sono disponibili sul portale della Ragioneria Generale dello Stato: https://area.rgs.mef.gov.it.
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