Forniti chiarimenti in merito alla questione relativa all’applicabilità agli Ordini Professionali della revisione periodica delle partecipazioni pubbliche, di cui all’art.20 TUSP, e dell’adozione del piano annuale dei flussi di cassa (Dl n.155/2024, art.6).
Le specifiche sono state rese note dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e deli Esperti Contabili con l’Informativa n.86/2025.
Revisione periodica delle partecipazioni: modifiche della normativa
Il Consiglio Nazionale, sulla base della modifica introdotta dall’art.12 – ter del DL n.75/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n.112/2023, all’art.2, comma 2 – bis del DL n.101/2023, secondo cui: “Ogni altra disposizione diretta alle amministrazioni pubbliche di cui all’art.1, comma 2 del D.lgs n.165/2001, non si applica agli ordini, ai collegi professionali, ai relativi organismi nazionali, in quanto enti aventi natura associativa, che sono in equilibrio economico e finanziario, salvo che la legge non lo preveda espressamente”, ha avviato un confronto su più tavoli istituzionali per riaffermare il principio secondo cui ogni estensione normativa agli Ordini e Collegi professionali deve essere espressamente prevista dal legislatore.
Proprio in tale prospettiva si colloca la comunicazione trasmessa ad alcuni Ordini territoriali dagli uffici del Dipartimento del Tesoro, che ha confermato l’esclusione degli Ordini Professionali dall’obbligo di revisione periodica delle partecipazioni di cui all’art.20 del TUSP. Il campo di applicazione del TUSP è infatti determinato mediante l’invio all’art.1, comma 2, del D.lgs n.165/2001, ed è quindi escluso agli enti cui si applica l’art.2, comma 2 – bis del DL n.101/2013, se non espressamente previsto.
Obbligo adozione piano annuale dei flussi di cassa
Per analogia, si ritiene che anche l’obbligo di adozione del piano annuale dei flussi di cassa previsto dall’art.6 del DL 155/2024, finalizzato alla riduzione dei tempi di pagamento e al raggiungimento della milestone M1C1-72 bis del PNRR, si rivolge esclusivamente alle amministrazioni pubbliche individuate dal già citato art.1, comma 2, del D.lgs n.165/2001. In mancanza di una previsione normativa espressa dunque, come già affermato dal principio normativo sopra richiamato, gli Ordini professionali dovrebbero ritenersi esclusi.
Con riferimento all’art.6 del DL n.155/2024, nel ribadire che, sulla base di quanto sopra rappresentato, non sussisterebbe alcun obbligo giuridico in capo al sistema ordinistico, si evidenzia che l’adozione volontaria del piano può costituire una buona prassi amministrativa e un utile strumento di trasparenza e programmazione, in linea con gli obiettivi del PNRR. In questa ottica, il Consiglio Nazionale, in via volontaria, ha adottato il Piano annuale dei flussi di cassa per l’anno 2025 con determina del Direttore Generale e lo ha trasmesso al Collegio dei revisori.
Il modello di piano, reso disponibile dal MEF, Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, è stato adattato coerentemente con il piano dei conti previsto dal Regolamento di amministrazione e contabilità del CNDCEC.
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