5 novembre 2020

Commercialisti: necessità di un testo unico delle interpretazioni sul Superbonus

Autore: Serena Pastore
Nel corso dell’audizione sul Superbonus al 110%, tenutasi ieri presso la Commissione bicamerale di vigilanza sull’Anagrafe tributaria, il Consiglio nazionale dei Commercialisti, considerato che le detrazioni edilizie dal punto di vista del bilancio dello Stato valgono un impegno di spesa annuale di ben 10 miliardi di euro, “ritiene che sia necessario un completo riordino delle norme che governano le detrazioni , visto che derivano da una stratificazione non ordinata di interventi dove i più vecchi ancora vigenti risalgono ai primi anni 2000 e che costituiscono ormai una matassa quasi inestricabile anche per i migliori esperti”.

Nel caso in cui non fosse possibile raggruppare le differenti discipline in un unico testo normativo, in quanto si tratta di norme transitorie aventi un orizzonte temporale limitato che viene di volta in volta prorogato, sarebbe utile predisporre, e poi aggiornare nel corso del tempo, un testo unico delle interpretazioni.

Già l’Agenzia delle Entrate predispone delle utilissime guide sulle singole detrazioni previste, ma le stesse, dopo poco tempo, risultano “obsolete” a causa dei chiarimenti forniti con le riposte ad interpello presentate da contribuenti con riguardo a singole fattispecie di interesse generale.

“Inoltre, appare poco appropriato includere i chiarimenti “annuali” relativi a queste detrazioni nell’ambito della maxi-circolare con cui ogni anno l’Agenzia delle Entrate aggiorna le proprie istruzioni con riguardo alla generalità delle deduzioni e detrazioni che possono essere indicate nel quadro RP della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche.”

Pertanto, andrebbe dedicata alle detrazioni una circolare annuale specifica nella quale, oltre a fornire tutte le indicazioni di prassi, si cerchi anche di sistematizzare i profili disciplinari che sono comuni alle diverse agevolazioni, così da ridurre la complessità, reale e percepita, che discende invece da una loro trattazione disorganica e separata “detrazione per detrazione”.

Immobili interessati Superbonus –I Commercialisti fanno presente che dai primi chiarimenti forniti dall’Agenzia con la Circolare n.24/2020 è stata fornita un’interpretazione restrittiva che afferma che il superbonus sia applicabile solo sugli edifici residenziali. Tale interpretazione ricorda quella relativa all’ecobonus circa l’inapplicabilità del beneficio per gli interventi effettuati sugli immobili delle imprese diversi da quelli strumentali, poi smontata dalla Corte di cassazione che ha portato l’Agenzia a fare dietrofront.

Conseguenze fiscali della contabilizzazione del contributo – In caso di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, la contabilizzazione da parte dell’impresa beneficiaria di questo contributo “indiretto” si traduce nella rilevazione di un componente positivo di conto economico che comporta l’iscrizione a conto economico di maggiori componenti positivi o minori componenti negativi.

Sarebbe opportuno inserire nell’articolo 121 del Decreto Rilancio una norma volta espressamente ad affermare che, nel caso di esercizio delle predette opzioni, il contributo corrispondente allo sconto anticipato in fattura dal fornitore, oppure corrispondente al credito di imposta che l’impresa beneficiaria cede a terzi, non sia imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP, con una formula normativa analoga a quella rinveniente nella generalità delle leggi istitutive di benefici concessi nella forma di crediti di imposta.”

Proroga superbonus, cessione e sconto in fattura– I Commercialisti chiedono una proroga, almeno fino al 31 dicembre 2024, del termine finale fino a decorrenza del quale le spese sostenute per interventi agevolati possono beneficiare del superbonus al 110%. “Anche al netto delle tragiche vicissitudini, derivanti dalla pandemia in corso, che stanno complicando e limitando significativamente l’operatività decisionale, progettuale ed esecutiva di individui, condomini e imprese, per questi primi mesi di operatività della nuova agevolazione, è del tutto evidente – secondo Postal - che proprio le grandi potenzialità ed il grande interesse suscitato dalla medesima rendono del tutto irrealistica una sua adeguata utilizzazione nel ristretto arco temporale che va fino al prossimo 31 dicembre 2021. La possibilità di utilizzare la parte di sovvenzioni a fondo perduto del Recovery Fund per finanziare l’estensione del superbonus al 110% oltre gli attuali angusti termini finali, va sicuramente considerata una delle priorità da inserire, se non nella prossima legge di bilancio, nel primo provvedimento utile del 2021”.
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