Si segnala la pubblicazione del “Pronto Ordini” n. 62/2025 del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili recante chiarimenti sia in ordine all’obbligo degli iscritti all’Albo di segnalare/comunicare all’Ordine di essere destinatari di un’azione penale sia in materia di prescrizione dell’azione disciplinare.
Procedimento penale, comunicazione all’Ordine e termini di prescrizione
Con riferimento all’“obbligo/dovere informativo” in capo al professionista nei cui confronti sia stata esercitata dal Pubblico Ministero l’azione penale, il Consiglio Nazionale ha rilevato che l’art. 12, co. 1, del D.lgs. n. 139/05 stabilisce, alla lett. c), che il Consiglio dell’Ordine «cura la tenuta dell’Albo e dell’elenco speciale e provvede alle iscrizioni e cancellazioni previste dal presente ordinamento»; e inoltre, alla lett. e), lo stesso «cura l’aggiornamento e verifica periodicamente, almeno una volta ogni anno, la sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti, emettendo le relative certificazioni e comunicando periodicamente al Consiglio Nazionale tali dati.»
Al fine di consentire all’Ordine l’espletamento di tale attribuzione, i professionisti iscritti all’Albo sono tenuti ogni anno a compilare una dichiarazione, ex artt. 46 e 47 D.P.R. n. 445/2000, espressamente relativa alla sussistenza dei requisiti di legge in capo agli iscritti nell’Albo e nell’elenco speciale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nell’ambito della verifica periodica svolta dall’Ordine ai sensi degli artt. 12, comma 1, lett. e) e 34, comma 1, del D.lgs. n. 139/05.
La suddetta dichiarazione deve essere redatta dall’iscritto, sotto la propria responsabilità, ai sensi di quanto disposto dall’art. 76 del suddetto D.P.R. n. 445/2000, in merito alle conseguenze penali che la legge prevede nel caso di dichiarazioni mendaci.
La recente Informativa n. 42/2025, con particolare riferimento alla dichiarazione relativa alla sussistenza del requisito della condotta irreprensibile, con riguardo al tema dell’indicazione delle condanne penali per le quali il professionista abbia ottenuto il beneficio della non menzione, ha precisato che «la circostanza che nei confronti di un iscritto sia stata emessa una sentenza definitiva di condanna con beneficio della non menzione non fa venire meno l’esistenza dell’accertamento giudiziale della condotta illecita dell’iscritto e tanto può incidere sui requisiti richiesti dalla legge per l’iscrizione o la permanenza nell’albo nonché sui principi deontologici a cui deve uniformarsi la condotta del professionista. Ciò posto […] appare opportuno richiedere agli iscritti di attestare di aver riportato o meno qualsiasi tipologia di condanna penale (ricomprendendo pertanto anche le condanne assistite dal beneficio della non menzione).»
Nel modulo allegato alla suddetta Informativa è stata ulteriormente specificata – in corrispondenza delle dichiarazioni da rendere – la necessità di dover elencare anche le eventuali condanne assistite dal beneficio della non menzione (oltre a quelle emesse a seguito di patteggiamento).
Inoltre, l’art. 29 del Codice Deontologico della professione, approvato dal Consiglio Nazionale nella seduta del 21 marzo 2024, ai commi 3 e 4 stabilisce che «3. Il professionista è tenuto a una leale collaborazione con gli organismi di categoria anche tramite la tempestiva, esauriente e veritiera risposta a specifiche richieste di autocertificazione di situazioni, allorché tali richieste siano poste nello svolgimento di funzioni istituzionali. […] 4. Il professionista deve prontamente segnalare ogni causa ostativa al permanere dell’iscrizione nell’Albo al Consiglio dell’Ordine territorialmente competente.»
Ancora, il Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale dispone all’art. 21, comma 7, che «L’iscritto ha l’obbligo di comunicare tempestivamente al Consiglio o al Collegio di Disciplina l’esito di ogni grado di giudizio del procedimento penale a suo carico dal momento in cui ne ha conoscenza».
Con riguardo, poi, ai termini di prescrizione dell’azione disciplinare, nel P.O. n. 62/2025 si rileva che «occorre distinguere il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, dal caso in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l’azione penale. Nel primo caso, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto; nel secondo, invece, l’azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto oggetto dell’imputazione penale e la prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale.»
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