13 ottobre 2022

Commercialisti: obbligo formativo triennio 2020-2022 dottori Commercialisti ed esperti contabili

È assolto anche nel caso in cui non sia rispettato l’obbligo minimo annuale

Autore: Serena Pastore
Con l’informativa n. 97/2022 il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, in seguito ad alcuni dubbi sorti in seguito alla pubblicazione dell’informativa n.80/20221, precisa che l’assolvimento dell’obbligo formativo relativo al triennio 2020-2022 è assolto al raggiungimento di 90 cfp (30 cfp nel caso in cui l’Iscritto abbia compiuto o compia i 65 anni di età nel corso del triennio medesimo) a prescindere dall’anno di conseguimento dei crediti formativi.

Pertanto, esclusivamente per il triennio in corso, è venuto meno l’obbligo per gli iscritti di conseguire almeno 20 cfp l’anno (ovvero almeno 7 cfp l’anno per gli Iscritti che abbiano compiuto o compiano i 65 anni di età nel corso del triennio), conseguentemente l’obbligo formativo triennale si intende assolto anche dagli iscritti che abbiano acquisito, per ipotesi, 90 cfp tutti nel corso dell’anno 2020. Resta fermo l’obbligo per gli iscritti di conseguire almeno 9 cfp obbligatori nel triennio.

Invece, in relazione al conseguimento dei crediti formativi utili all’assolvimento dell’obbligo di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti il MEF – Revisione Legale con una nota del 5 ottobre 2022 ha evidenziato che il differimento del termine non comporta l'abrogazione del principio dell'annualità della formazione. Si ricorda, infatti, che l’articolo 3 comma 7 del DL n. 183/2020, convertito in legge n. 21/2021, considerata la situazione di eccezionale emergenza determinatasi a causa del Covid-19, ha previsto che gli obblighi di aggiornamento professionale dei revisori legali dei conti di cui all’articolo 5 del D.Lgs. n. 39/2010 relativi all’anno 2020 e all’anno 2021, consistenti nell’acquisizione di 20 crediti formativi in ciascun anno, di cui almeno 10 in materie caratterizzanti la revisione legale, si intendono eccezionalmente assolti se i crediti sono conseguiti entro il 31 dicembre 2022.

La nota sottolinea che la disposizione citata consente esclusivamente al revisore legale dei conti che non fosse in regola con i suddetti obblighi formativi per gli anni 2020 e 2021 di regolarizzare la propria posizione maturando i crediti richiesti entro il 31 dicembre 2022.

La disposizione stessa non consente, invece, di considerare assolti gli obblighi relativi al 2021 o al 2022 qualora il revisore legale avesse già maturato l'intero numero di crediti richiesti su base triennale (60 crediti) nell'anno o negli anni precedenti.
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1Con l’informativa n. 80/2022 il CNDCEC ha reso noto che per il triennio 2020-2022, l’obbligo formativo si intende assolto anche nel caso in cui non sia rispettato l’obbligo minimo annuale, sempre che sia onorato l’obbligo formativo triennale di 90 cfp, ovvero di 30 cfp da parte degli iscritti che abbiano compiuto o compiano i 65 anni di età nel corso del triennio formativo.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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