8 settembre 2023

Commercialisti: richiesta bonus formazione entro il 30 settembre

Autore: Serena Pastore
Entro il 30 settembre p.v. i commercialisti iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza a favore dei Dottori Commercialisti potranno presentare richiesta per ottenere il contributo, di importo non superiore a 1.000 euro, finalizzato a sostenere gli iscritti nella formazione professionale, favorendo la crescita professionale, acquisizione di nuove competenze e supportando gli obblighi alla formazione continua.

La richiesta dovrà essere presentata esclusivamente utilizzando il servizio online CFC, disponibile sul sito www.cnpadc.it.

Soggetti beneficiari –Possono richiedere il contributo i Dottori Commercialisti iscritti alla Cassa che hanno avuto per l’anno 2022 il riconoscimento da parte dell’Ordine territoriale dei crediti formativi relativi all’attività formativa per il quale si richiede il contributo.

Requisiti -Per beneficiare del contributo i Dottori Commercialisti devono far parte di un nucleo familiare i cui componenti abbiano dichiarato nell’anno 2022 (reddito 2021), un reddito imponibile non superiore a:
  • 36.400 euro per richiedente unico componente del nucleo familiare;
  • 47.250 euro per nucleo familiare con due componenti;
  • 54.550 euro per nucleo familiare con tre componenti;
  • 59.900 euro per nucleo familiare con quattro componenti;
  • 64.400 euro per nucleo familiare con cinque componenti;
  • 67.500 euro per nucleo familiare con sei componenti;
  • 69.250 euro per nucleo familiare con sette o più componenti.
Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più figli portatori di handicap o malattie invalidanti il limite reddituale è pari a 65.400 euro per nucleo familiare minimo (un componente ed il figlio di Dottore Commercialista portatore di handicap), maggiorato del 40% per ogni ulteriore componente e del 60% per ogni ulteriore figlio di Dottore Commercialista portatore di handicap.

Il costo complessivo sostenuto e documentato per le attività formative deve essere di importo pari o superiore a 200 euro al netto di IVA. Inoltre, il richiedente non deve aver beneficiato di altri contributi e sussidi da chiunque erogati per gli stessi corsi formativi oggetto di richiesta del contributo.

Importo del contributo - L’importo del contributo è pari al 50% del costo dell’attività formativa, al netto di IVA, relativo alle attività formative idonee al riconoscimento dei crediti formativi professionali per l’anno 2022. Invece, per i soggetti che al 31.12.2021 hanno un’età anagrafica inferiore a 35 anni l’importo del contributo è pari al 100% del costo dell’attività formativa al netto di IVA. Come già anticipato in premessa, il contributo erogato non potrà essere superiore a 1.000 euro per ciascun richiedente.

Documentazione - A pena di inammissibilità, la domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti e autocertificazioni:
  • autocertificazione di stato di famiglia alla data della domanda (il modulo di autocertificazione è presente all’interno del servizio online);
  • copia del tesserino del codice fiscale o della tessera sanitaria di tutti i componenti il nucleo familiare del richiedente;
  • in caso di separazione o divorzio: copia integrale della sentenza di separazione o divorzio;
  • copia della fattura relativa alla spesa sostenuta;
  • documentazione rilasciata dall’Ente formatore attestante la materia oggetto dell’attività formativa per la quale si chiede il contributo con l’indicazione del codice materia di cui all’allegato 1 del Regolamento per la formazione professionale continua pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Ministero della Giustizia del 31.12.2021, n. 24, ex art. 7, comma 3, del D.P.R. n. 137/2012 e i relativi crediti formativi attribuiti al Dottore Commercialista richiedente per l'anno 2022.
Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti uno o più figli portatori di handicap o malattie invalidanti, per l’applicazione dei maggiori limiti di reddito è necessario allegare anche la copia della certificazione rilasciata dalla commissione medica istituita ai sensi dell’art.1 della legge n. 295/1990, come previsto dall’art.4 della Legge del 5 febbraio 1992, n.104.

Graduatoria ed erogazione del contributo - La graduatoria delle domande di partecipazione sarà redatta considerando l’ordine crescente della somma dei redditi imponibili dichiarati dai componenti il nucleo familiare del richiedente. A parità di reddito, la precedenza è determinata dalla minore età del concorrente.

Il contributo sarà erogato in unica soluzione tramite bonifico bancario sul c/c indicato nella domanda.
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