10 settembre 2022

Crisi d’impresa, elenco esperti: valido l’incarico di attestatore di piano con prova del mandato ricevuto

Nel Pronto Ordini n. 151 i chiarimenti sui requisiti per l’iscrizione nell’elenco

Autore: Pietro Mosella
In merito ai requisiti per l'iscrizione nell'elenco degli esperti della composizione negoziata della crisi d’impresa, gli incarichi di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, di liquidatore giudiziale in quella di concordato preventivo e di commissario giudiziale, non possono essere valutati ai fini dell’inclusione nell’elenco degli esperti.

L’incarico di attestatore di piano, invece, è valido a prescindere dall’iscrizione nel Registro delle imprese dello stesso, se il professionista esibisce prova del mandato ricevuto per l’attestazione del piano.

È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 151 del 25 agosto 2022, con il quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito chiarimenti in relazione ad un quesito pervenuto da un Ordine territoriale.

Quest’ultimo, infatti, con riferimento all'iscrizione nell'elenco degli esperti (articolo 3 del D.L n. 118/2021, convertito, con modificazioni, in Legge n. 147/2021), aveva chiesto se, ai fini delle esperienze professionali maturate, possano ritenersi validi i seguenti incarichi:
  1. commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa;
  2. liquidatore giudiziale nella procedura di concordato preventivo;
  3. commissario giudiziale, ex articolo 15 del D. Lgs. n. 231/2001;
  4. commissario governativo da nomina ministeriale per gestione commissariale, ai sensi dell'articolo 2545-sexiesdecies, del Codice Civile;
  5. attestatore di piano, ex articolo 67, comma 3, lett. d), non iscritto presso il Registro imprese.
Lo stesso Ordine territoriale ha chiesto, altresì, se possa ritenersi ammissibile l'autocertificazione dell'iscritto nel caso in cui l'incarico conferito e la prestazione resa - quale attestatore/advisor - nell'ambito di operazioni di ristrutturazioni aziendali non andate a buon fine (ad es. inammissibilità di ricorso, ex articolo 161, Legge fallimentare), non siano stati causa dell'insuccesso delle operazioni medesime.

Il parere del CNDCEC - Preliminarmente, il Consiglio Nazionale precisa come le Linee di indirizzo agli Ordini professionali per l’attività di selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata, diffuse dal Ministero della Giustizia con la Circolare del 29 dicembre 2021, nel fornire indicazioni circa gli incarichi e le prestazioni professionali comprovanti il possesso delle esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa, specificano che debba trattarsi di incarichi correlati alle sole attività che nel settore concorsuale conducano alla preservazione del valore aziendale.

In virtù di quanto appena esposto, il CNDCEC precisa che si tratta di incarichi che, nell’indicata prospettiva, vengono assunti in occasione dell’adozione di strumenti di regolazione della crisi o della composizione negoziata, disciplinati nella Legge fallimentare e nel Codice della crisi d’impresa.

A riguardo, lo stesso Consiglio Nazionale osserva che, le menzionate Linee guida, escludono espressamente l’incarico di curatore fallimentare.
Pertanto, per il CNDCEC, gli incarichi individuati nei punti n. 1, 2, 3 del quesito sopra prospettato, non possono essere valutati ai fini dell’inclusione nell’elenco degli esperti.

Diversamente, secondo il Consiglio Nazionale, potrà ritenersi valido l’incarico di attestatore di piano indicato nel quesito posto dall’Ordine territoriale, a prescindere dall’iscrizione nel Registro delle imprese del piano (iscrizione che, come prevedono l’articolo 67, comma 3, lett. d), della Legge Fallimentare e l’articolo 56 del Codice della crisi d’impresa, è facoltativa), laddove il professionista esibisca prova del mandato ricevuto per l’attestazione del piano stesso.

Per quanto concerne, invece, l’incarico di commissario governativo da nomina ministeriale per gestione commissariale, indicato nello stesso quesito, in considerazione delle previsioni contenute negli articoli 13 e 381 del Codice della crisi e dell’insolvenza e preso atto delle indicazioni fornite dalle summenzionate Linee di indirizzo agli Ordini professionali del Ministero della Giustizia (punto 7), il Consiglio Nazionale osserva che, al ricorrere delle condizioni prescritte dall’ordinamento, potranno essere valutati gli incarichi assunti nella veste di commissario (nominato ai sensi dell’articolo 2545-sexiesdecies, c.c.) e svolti in società cooperative in crisi, interessate da operazioni di ristrutturazione nell’ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi previsti nel menzionato Codice e rispetto alle quali non sia stato successivamente accertato lo stato d’insolvenza.

Infine, in relazione all’ultimo quesito posto dall’Ordine territoriale, invece, il CNDCEC ritiene ammissibile l’esibizione di un’autocertificazione in cui l’iscritto dichiari che, l’insuccesso dell’operazione di ristrutturazione, non sia ad esso imputabile.
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