20 aprile 2022

Crisi d’impresa: selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti

L’Ordine può chiedere d’integrare la domanda per dimostrare il possesso di tutti i requisiti

Autore: Pietro Mosella
Nel caso di domande presentate da professionisti che non vantino le due esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale o della crisi d’impresa o che siano carenti delle informazioni o della documentazione espressamente individuate nelle Linee di indirizzo ministeriali, l’Ordine territoriale potrà chiedere d’integrare la domanda per dimostrare il possesso di tutti i requisiti, così come precisato nelle sopra citate Linee guida.

È quanto specificato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) nel Pronto Ordini n. 21 del 14 aprile 2022, con il quale sono stati forniti chiarimenti ad un Ordine territoriale che aveva posto un quesito, chiedendo indicazioni circa il comportamento da adottare per le domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d’impresa ricevute sin qui (si veda anche l’articolo “Elenco degli esperti: per l’attestatore rilevano le esperienze nel settore concorsuale” del 12 aprile 2022).

Il CNDCEC, nel rispondere al quesito pervenutogli, ha richiamato dapprima le Informative n. 1 e n. 9 del 2022, con le quali lo stesso si è adeguato alle indicazioni fornite dal Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli affari di Giustizia – Direzione generale degli Affari interni – con la Circolare del 29 dicembre 2021 recante “Linee di indirizzo agli Ordini professionali per l’attività di selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi di impresa (articolo 3 D.L. n. 118/2021, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 ottobre 2021 n.147)”.

Tali Linee di indirizzo, forniscono indicazioni in ordine al requisito delle “precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa”.

Il CNDCEC osserva, come si evince dal tenore letterale della menzionata Circolare del 29 dicembre 2021, che dando rilievo unicamente alle attività che nel settore concorsuale conducono alla preservazione del valore aziendale, le Linee di indirizzo ministeriali individuano espressamente gli incarichi e le prestazioni professionali indicativi delle esperienze acquisite nella ristrutturazione aziendale e nella crisi d’impresa.

Il Consiglio Nazionale evidenzia, altresì, in considerazione della circostanza che l’articolo 3, comma 3, del D.L. n. 118/2021 accenna a precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione, che le Linee di indirizzo in questione precisano che, gli incarichi e le prestazioni professionali rilevanti ai fini dell’inclusione nell’elenco, possano essere individuati nel numero minimo di due (al riguardo, si ritiene che le due esperienze possano essere maturate anche nello svolgimento di incarichi o prestazioni professionali dello stesso tipo). Di conseguenza, nel valutare la domanda d’iscrizione, l’Ordine territoriale dovrà verificare il possesso di almeno due esperienze tra quelle elencate nelle stesse Linee di indirizzo.

Viene anche segnalato dal CNDCEC, come il Ministero auspichi la stretta osservanza della Circolare del 29 dicembre 2021 da parte degli Ordini territoriali, di modo che la valutazione delle domande dei propri iscritti e della documentazione da allegare alle stesse, avvenga secondo le linee di indirizzo fornite. Detta Circolare, infatti, è stata inviata ad Unioncamere affinché ne curi l’invio alle commissioni istituite presso le CCIAA regionali per la nomina degli esperti.

In sostanza, dall’emanazione della citata Circolare e, quindi, dal 29 dicembre 2021, gli Ordini, nel predisporre il modello tracciato da inviare alle CCIAA regionali con i dati essenziali dei professionisti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa e individuati dalle Linee guida del Ministero della Giustizia, devono attenersi alle indicazioni fornite dallo stesso Ministero.

In virtù di ciò, il Consiglio Nazionale, qualora l’Ordine non abbia ancora deliberato sulle domande presentate dai professionisti prima del 29 dicembre 2021 e non abbia ancora comunicato alla CCIAA i nominativi dei professionisti, invita l’Ordine ad effettuare la valutazione delle domande e dei c.v. per verificare il possesso dei requisiti prescritti, così come precisati con le citate Circolari ministeriali.

In conclusione, il Consiglio Nazionale, in merito alle domande presentate da professionisti che non vantino le due esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale o della crisi d’impresa o che siano carenti delle informazioni o della documentazione espressamente individuate nelle Linee di indirizzo ministeriali, osserva che, l’Ordine, potrà chiedere d’integrare la domanda per dimostrare il possesso di tutti i requisiti, come precisato nelle Linee guida ministeriali.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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