28 aprile 2023

Deposito dei bilanci da parte degli esperti contabili: urgente riparare a una dimenticanza

L’Associazione Nazionale Commercialisti, negli anni, ha più volte segnalato al Ministero dello Sviluppo Economico la difformità esistente tra l’articolo 31 (2-quater) della Legge 340 del 24 novembre 2000 e quanto previsto dall’Ordinamento dei dottori commercialisti e degli Esperti contabili (introdotto nel 2005), evidenziando la necessità di una riformulazione di detto articolo, che non prevede la figura dell’esperto contabile tra coloro che hanno titolo a depositare “i bilanci e gli altri documenti di cui all’art. 2435 C.C.”

“Il mancato aggiornamento della norma, rispetto all’evoluzione dell’ordine professionale” dichiara il presidente ANC Marco Cuchel “ha fatto sì che una moltitudine di professionisti titolati al deposito dei bilanci, non possano espletare questa funzione sostanzialmente per una questione di inerzia legislativa”.

A 18 anni di distanza dalla costituzione dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, è assolutamente necessario adeguare l’art. 31 (2-quater) della Legge 340 del 24 novembre 2000 alla mutata composizione dell’ordinamento dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, riconoscendo a tutte le figure professionali in esso inserite la titolarità al deposito presso il Registro delle Imprese.

“È questa” conclude Cuchel “una battaglia che non intendiamo sospendere, anzi a breve riprenderemo le interlocuzioni con il Ministero e con la competente commissione parlamentare, affinché ai colleghi Esperti contabili non sia più negato di svolgere questo adempimento. Tengo ad evidenziare che vi sono anche difformità di comportamento tra le diverse CCIAA, alcune delle quali permettono il deposito anche ai colleghi iscritti nell’elenco B dell’Albo, superando, di fatto, una trascuratezza tutt’ora in attesa di essere sanata”.
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