27 marzo 2021

DL Sostegni: aumentato il fondo per l’esonero contributivo di autonomi e professionisti

Autore: Serena Pastore
Tra le varie misure contenute nel DL Sostegni n.41/2021 merita di essere menzionato l’aumento del Fondo per gli autonomi e i professionisti disposta dall’articolo 3 del decreto.

In particolare, l’articolo in esame modifica i commi 20 e 22 della Legge di Bilancio 2021 n.178/2020, disponendo in primis un incremento del fondo che raggiunge la quota di 2.500 milioni di euro per l’anno 2021.

L’esonero temporaneo– L’agevolazione prevede un esonero temporaneo per il 2021 dal pagamento dei contributi previdenziali per i lavoratori autonomi, compresi i liberi professionisti iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie di base, nonché alle altre forme previdenziali obbligatorie, gestite da persone giuridiche di diritto privato. L’esonero non riguarda i premi e i contributi previsti per l’assicurazione generale obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Requisiti - Il beneficio è subordinato a determinati requisiti, relativi al reddito e al calo del fatturato o dei corrispettivi. Più in particolare, per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, il beneficio è subordinato alle condizioni del possesso, nel periodo di imposta relativo al 2019, di un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e della riduzione del fatturato o dei corrispettivi, nell’anno 2020, pari ad almeno il 33 per cento rispetto all’anno precedente.

I criteri e le modalità di attuazione della misura sono demandati ad uno o più decreti ministeriali, che dovevano essere emanati entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2021, quindi entro il 1° marzo 2021.

Il calo del fatturato/corrispettivi– Anche per le modalità di calcolo per la determinazione del calo del fatturato/corrispettivi occorre attendere ulteriori istruzioni, che molto probabilmente potrebbero ricalcare quelle per l’accesso al nuovo contributo a fondo perduto previsto dal DL Sostegni.

L’incremento del fondo –L’incremento del fondo si è reso necessario in quanto i potenziali beneficiari della misura, iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria, sono circa 330.000, e quelli iscritti alle gestioni INPS sono pari a 490.000. Ipotizzando di fissare la misura massima dell’esonero in 3.000 euro annui per professionista e ipotizzando che la quasi totalità dei beneficiari accederà al beneficio nella misura massima stabilita, l’iniziale dotazione del fondo non avrebbe consentito l’erogazione del beneficio nei confronti della platea dei potenziali avanti diritto. Per cui il fondo è stata aumentato di 1.500 milioni di euro.

Aiuto di Stato - Poiché la misura appena descritta introduce un aiuto di Stato, la seconda modifica apportata inserisce il riferimento alla sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea recante il Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19, nei limiti ed alle condizioni di cui alla medesima Comunicazione. Di conseguenza, l’agevolazione è soggetta all’autorizzazione della Commissione europea.
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