12 maggio 2022

Elenco degli esperti: valutazione delle domande secondo le Linee guida del Ministero della Giustizia

Gli Ordini territoriali devono verificare il possesso dei requisiti

Autore: Pietro Mosella
Nell’ambito della valutazione delle domande per l’ammissione all’elenco degli esperti indipendenti nella composizione negoziata, a decorrere dal 29 dicembre 2021, gli Ordini territoriali dovranno vagliare il possesso dei requisiti previsti dalla legge alla luce delle Linee guida del Ministero della Giustizia ed attenersi alle indicazioni fornite dallo stesso Ministero.

È quanto affermato nel Pronto Ordini n. 95 del 4 maggio 2022, con il quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) ha fornito chiarimenti ad un quesito posto da un Ordine territoriale.

Quest’ultimo, infatti, ha chiesto ragguagli in merito al comportamento da assumere in relazione alla domanda d’inclusione nell’elenco degli esperti indipendenti nella composizione negoziata presentata da un iscritto prima della pubblicazione delle Linee di indirizzo diffuse dal ministero della Giustizia il 29 dicembre 2021 e non ancora esitata, qualora l’iscritto in questione abbia maturato alla data di presentazione della domanda i requisiti previsti dalla legge (e non dalle successive Linee di indirizzo).

A tal proposito, lo stesso Ordine, richiama l’ordinanza del TAR Campania pubblicata il 10 marzo 2022 (si veda l’articolo “Crisi d’impresa: ricorso avverso il rigetto della domanda d’iscrizione nell'Elenco degli esperti” del 14 aprile 2022), secondo la quale i requisiti di ammissibilità di una domanda d’iscrizione in appositi elenchi, devono valutarsi con riferimento esclusivo alla disciplina vigente all’atto di presentazione della domanda e non anche sulla base di indicazioni intervenute in un momento successivo, peraltro inopponibili all’iscritto richiedente in base al principio tempus regit actum.

In merito a tutto quanto suesposto, il Consiglio Nazionale precisa che, nelle menzionate Linee guida, il Ministero della Giustizia auspica la stretta osservanza della Circolare del 29 dicembre 2021 da parte degli Ordini territoriali, in modo che la valutazione delle domande dei propri iscritti e della documentazione da allegare alle stesse, avvenga secondo le linee di indirizzo fornite.

La Circolare, infatti, è stata inviata ad Unioncamere affinché ne curi l’invio alle commissioni istituite presso le CCIAA regionali per la nomina degli esperti.

Il CNDCEC, inoltre, richiama quanto esposto nel P.O. n. 24/2022, dove peraltro si è ritenuto che, a decorrere dal 29 dicembre 2021, gli Ordini, nel valutare le domande dei professionisti non ancora decise e da trasmettere alle Camere di Commercio, devono verificare il possesso dei requisiti previsti dalla legge alla luce delle Linee guida del Ministero della Giustizia ed attenersi, quindi, alle indicazioni fornite dallo stesso Ministero.

Per completezza, si precisa che si tratta delle “Linee di indirizzo agli Ordini professionali per l’attività di selezione delle domande per la formazione degli elenchi regionali degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d’impresa (articolo 3, D.L. n. 118/2021, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 147/2021)” diffuse, appunto, con la Circolare del 29 dicembre 2021.

Piattaforma nazionale e domanda d’iscrizione – Per completezza, si ricorda quanto previsto dal citato articolo 3 del D.L. n. 118/2021, ovvero che, l'iscrizione all'elenco in questione è, altresì, subordinata al possesso della specifica formazione prevista con un decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia.

A tal proposito, la stessa disposizione stabilisce che, sulla piattaforma telematica nazionale (accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito internet istituzionale di ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura), sono disponibili una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento, accessibile da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati, e un protocollo di conduzione della composizione negoziata.

La struttura della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico ed il contenuto del protocollo, sono definiti, appunto, con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia.

La domanda d’iscrizione all'elenco è presentata agli Ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti e, per i soggetti di cui al comma 3 dell’articolo 3 in commento, secondo periodo, alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano competente per il luogo di residenza.
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