14 aprile 2022

Crisi d’impresa: ricorso avverso il rigetto della domanda d’iscrizione nell'Elenco degli esperti

L’impugnazione dell’atto è attribuita alla giurisdizione amministrativa

Autore: Pietro Mosella
L’impugnazione del rigetto dell’iscrizione nell’Elenco degli esperti indipendenti, è da attribuire alla giurisdizione amministrativa, ai sensi dell’articolo 7 del D. Lgs. n. 104/2010.

È quanto sostenuto dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) nel Pronto Ordini n. 83 del 5 aprile 2022, con il quale sono stati forniti chiarimenti in merito al ricorso avverso il rigetto della domanda d’iscrizione nell'Elenco degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d'impresa, ex articolo 3, del D.L. n. 118/2021 (si veda l’articolo “Elenco degli esperti: per l’attestatore rilevano le esperienze nel settore concorsuale” del 12 aprile 2022).

Quanto affermato dal CNDCEC, scaturisce a seguito di un quesito pervenuto da un Ordine territoriale. Quest’ultimo ha chiesto quale sia l’autorità competente a conoscere dell’impugnazione del provvedimento del Consiglio dell’Ordine che ha rigettato la sopra citata domanda d’iscrizione nell'Elenco degli esperti presentata da un iscritto, per la carenza dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento.

Il parere del CNDCEC - Preliminarmente, il Consiglio Nazionale riepiloga la relativa disciplina ricordando che, l’elenco degli esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d'impresa, è stato istituito dall’articolo 3 del D.L. n. 118/2021, convertito dalla Legge n. 147/2021, ed è formato presso la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.

La domanda d’iscrizione nell'elenco è presentata prima all’Ordine professionale di appartenenza del professionista richiedente. Il CNDCEC precisa che, la verifica del possesso dei requisiti del professionista ai fini dell’iscrizione nel detto elenco, è attribuita in via esclusiva all’Ordine professionale di appartenenza che, successivamente, verificata la completezza della domanda e della documentazione, trasmette il nominativo alla Camera di commercio presso cui è formato l’elenco.

Dopo aver elencato i requisiti previsti per la figura del dottore commercialista ed esperto contabile ai fini dell’iscrizione nell’Elenco, il Consiglio Nazionale, ricorda che, successivamente alla comunicazione del nominativo, sarà la commissione costituita presso la Camera di commercio (composta da un magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia d’impresa del Tribunale del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la Camera di commercio, da un membro designato dal presidente della Camera di commercio e da un membro designato dal prefetto del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la Camera di commercio) a nominare l’esperto, individuandolo proprio dal citato Elenco.

La normativa esposta in precedenza di cui al D.L. n. 118/2021, non dispone nulla, invece, in merito ad eventuali impugnazioni del rigetto della domanda d’iscrizione da parte dell’Ordine professionale, ma il CNDCEC conviene sulla circostanza che, l’eventuale rigetto, non impedisce in alcun modo la possibilità di ripresentarne successivamente una nuova.

Il regolamento sulle modalità di formazione, tenuta ed aggiornamento dei dati raccolti dagli Ordini territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e comunicati alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la formazione dell’Elenco, adottato dallo stesso Consiglio Nazionale nella seduta del 27.10.2021, non ha disposto nulla in merito alle impugnazioni, in quanto la legge primaria prevedeva esclusivamente che questo regolasse le modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti e comunicati alle Camere di commercio.

Secondo il CNDCEC, l’impugnazione del rigetto non sembra rientrare nelle fattispecie per le quali lo stesso decide in via amministrativa, in quanto la legge professionale limita tale facoltà ai soli ricorsi avverso le delibere dei Consigli dell’Ordine in materia d’iscrizione e cancellazioni nell'Albo.

In virtù di quanto sopra esposto, considerato che l’iscrizione nel detto elenco costituisce espressione di un potere di accertamento costitutivo (in cui s’inserisce il potere di valutazione da parte dell’Ordine circa i requisiti documentati), a fronte del quale la posizione dell'interessato ha consistenza di interesse legittimo, nel silenzio della normativa, l’impugnazione del rigetto dell’iscrizione nell’elenco degli esperti indipendenti, per il Consiglio Nazionale, è da attribuire alla giurisdizione amministrativa, ai sensi dell’articolo 7 del D. Lgs. n. 104/2010. A conferma di ciò, “soccorre” la recente ordinanza del TAR Campania n. 431/2022 chiamata a decidere sull’annullamento, previa sospensione dell’efficacia esecutiva, del provvedimento con il quale un Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti aveva respinto una domanda d’iscrizione nell'Elenco degli esperti.

A completamento di quanto sopra affermato, il CNDCEC ricorda come, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, è necessario indicare in ogni atto notificato al destinatario il termine e l’autorità a cui è possibile ricorrere.

Nel caso di specie, il rigetto della domanda d’iscrizione è il provvedimento conclusivo del relativo procedimento amministrativo e, quindi, dovrà indicarsi: l’autorità presso cui è possibile proporre l’impugnazione che è il TAR competente per territorio; il relativo termine per proporre l’azione di annullamento (sessanta giorni), ai sensi dell’articolo 29 del D. Lgs. n. 104/2010.

Dovrà, altresì, indicarsi che, in alternativa al ricorso al TAR, potrà proporsi ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (articolo 8, D.P.R. n. 1199/1971) nel termine di centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
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