La candidatura alla carica di membro del Consiglio dell’Ordine o del Collegio dei Revisori da parte del componente del Consiglio di Disciplina territoriale, non comporta la necessità di astenersi dallo svolgimento della propria funzione fino a quando quest’ultimo non venga eletto.
È quanto emerge dal
Pronto Ordini n. 155/2020, pubblicato il 14 ottobre dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), che ha fornito chiarimenti, relativamente alla candidatura dei membri del Consiglio di Disciplina territoriale (CDT) e del rispettivo Collegio al rinnovo dei componenti del Consiglio dell’Ordine e del Collegio dei Revisori.
Sempre in merito all’argomento relativo alle elezioni dei Consigli degli Ordini, nel
Pronto Ordini n. 163/2020, pubblicato il 14 ottobre scorso, sono stati chiariti alcuni aspetti relativi alla presentazione delle candidature dei revisori.
Il Pronto Ordini n. 155/2020– Al Consiglio Nazionale è stato posto un quesito con il quale si è chiesta conferma o meno della compatibilità delle candidature a componente del Consiglio dell’Ordine e del Collegio dei Revisori con la funzione di componenti del Consiglio di Disciplina territoriale attualmente svolta dagli stessi candidati.
Il Consiglio Nazionale, sul punto, ha dapprima richiamato l’articolo 2, comma 3, del Regolamento, il quale disciplina i criteri di proposta dei candidati e le modalità di designazione dei componenti dei Consigli (di Disciplina) territoriali degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 8, comma 3, del D.P.R. n. 137/2012.
Il citato articolo 2 prevede che “
la carica di consigliere dell’Ordine è incompatibile con la carica di consigliere del relativo Consiglio di disciplina territoriale, di qualunque territorio e nazionale”.
La suddetta norma, quindi, stabilisce l’incompatibilità tra la carica di componente del CDT e la carica di componente del Consiglio dell’Ordine, mentre, nulla dispone in merito alla incompatibilità con la carica di componente del Collegio dei Revisori.
Tuttavia, come già espresso nella risposta al P.O. n. 141/2020 (si legga
Elezioni Consigli degli Ordini: incompatibilità carica di Revisore con quella di consigliere di disciplina del 5 ottobre 2020), attesa la diversità e la tipicità delle due funzioni, disciplinare da un lato e di controllo dell’operato del Consiglio dell’Ordine dall’altro, il CNDCEC ritiene che, nel caso in cui il consigliere di disciplina venisse eletto come componente del Collegio dei Revisori dell’Ordine, prima di accettare tale carica, sia opportuno che si dimetta dalla carica di componente del Consiglio di Disciplina.
In virtù di quanto sopra premesso, riguardo alla fattispecie in questione, posta nel quesito precedentemente descritto, il CNDCEC ritiene che la mera candidatura alla carica di membro del Consiglio dell’Ordine o del Collegio dei Revisori da parte del componente del Consiglio di Disciplina territoriale, non comporti la necessità di astenersi dallo svolgimento della propria funzione fino a quando quest’ultimo non venga eletto. Solo in quest’ultimo caso - specifica il Consiglio Nazionale - sarà necessario che il consigliere di disciplina si dimetta dalla carica attualmente ricoperta.
Il Pronto Ordini n. 163/2020 – Rimanendo sempre nell’ambito delle elezioni dei Consigli degli Ordini territoriali, è stato posto al CNDCEC un quesito con il quale è stato chiesto se siano ammissibili le candidature a revisore presentate a mano da uno dei candidati Presidente del Consiglio dell’Ordine.
In merito alla fattispecie in questione, il Consiglio Nazionale osserva, anzitutto, che l’ammissibilità delle candidature, alla stregua di quanto previsto dall’Ordinamento professionale (D.Lgs. n. 139/2005) e dal Regolamento elettorale approvato dal Ministero della Giustizia (Informativa n. 103/2020), è rimessa alla esclusiva valutazione del Consiglio dell’Ordine.
È importante, infatti, quanto specificato in detto Pronto Ordini, ossia che il Consiglio Nazionale non può entrare nel merito di questioni per le quali esso potrebbe essere chiamato a pronunciarsi, ai sensi dell’articolo 22 del D.Lgs. n. 139/2005 in sede di contenzioso elettorale.
A riguardo, quindi, il CNDCEC non può esprimere nessuna valutazione.
Per quanto concerne, invece, la modalità di presentazione delle liste, il CNDCEC precisa che il Pronto Ordini n. 123/2020 (si legga
Elezioni Consigli degli Ordini: presentazione candidature dei Revisori tramite PEC del 26 settembre 2020) citato nel quesito - diversamente da quanto affermato dall’Ordine territoriale che lo ha richiamato nello stesso (
“Il P.O. 123/2020 ammette […] la presentazione a mezzo PEC, esplicitando chiaramente che trattasi di candidatura individuale, non delegabile ad altri”) - si limita ad affermare, in termini generali, che anche le candidature per l’elezione a revisore possono essere presentate sia tramite deposito presso l’Ordine, sia tramite invio mediante PEC.
Relativamente alla questione relativa ai soggetti ai quali compete il materiale deposito delle liste/candidature presso l’Ordine, ovvero l’invio delle stesse tramite PEC, il Consiglio Nazionale rinvia a quanto affermato nella risposta al quesito P.O. n. 142/2020, pubblicata anche sul sito di categoria nella sezione “Il Pronto Ordini\Elezioni O.T. 2020”.