9 luglio 2021

Equo compenso delle prestazioni professionali

Autore: Redazione Fiscal Focus
È iniziata ieri alla Camera la discussione sulle linee generali della proposta di legge n. 3179, d'iniziativa dei deputati Meloni, Morrone, Mandelli, che interviene sulla disciplina in materia di equo compenso delle prestazioni professionali rese nei confronti di particolari categorie di imprese, con la finalità di rafforzare la tutela del professionista.

La disciplina dell'equo compenso è stata introdotta, nelle scorse legislature, per porre rimedio a situazioni di squilibrio nei rapporti contrattuali tra professionisti e clienti "forti", individuati nelle imprese bancarie e assicurative nonché nelle imprese diverse dalle PMI. Infatti, sono stati infatti approvati l'art. 19-quaterdecies del DL n. 148/2017, e l'art. 1, commi 487 e 488, della legge di bilancio 2021 n. 205/2017, che hanno disciplinato l'equo compenso per le prestazioni professionali degli avvocati, poi esteso anche alle altre professioni regolamentate e nell'ambito del lavoro autonomo.

La proposta di legge in esame persegue l'intento intende tutelare il diritto del professionista di ottenere un giusto ed equo compenso nei rapporti contrattuali che lo riguardano, concretizzando il principio già sancito dall'articolo 2233 del codice civile, secondo il quale “la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione”. Infatti, ad oggi, tale principio non è tutelato in quanto, non essendo prevista alcuna sanzione di nullità, il professionista non può far valere l'inadeguatezza del compenso in presenza di un accordo che lo determini in misura irrisoria, neanche sotto il profilo dell'articolo 36 della Costituzione.

La definizione di equo compenso - Riprendendo in parte quanto già previsto nella normativa vigente, la proposta specifica che per essere considerato equo il compenso deve essere proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto e al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale nonché conforme ai parametri per la determinazione dei compensi previsti, rispettivamente:
  • per gli avvocati, dal regolamento di determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense;
  • per gli altri professionisti iscritti a ordini o collegi, dai regolamenti di determinazione dei parametri stabiliti con decreto del Ministro vigilante la professione;
  • per gli esercenti professioni non organizzate in ordini o collegi, da decreti del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, e successivamente da aggiornare con cadenza biennale.

Ambito applicativo – La proposta si applica al compenso dei professionisti in relazione alle attività professionali:
  • che hanno ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'art. 2230 c.c.;
  • regolate da convenzioni;
  • sono svolte in favore di imprese bancarie e assicurative, società veicolo di cartolarizzazione (e loro controllate e mandatarie), nonché di imprese che nell'anno precedente al conferimento dell'incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.

L'applicazione della disciplina dell'equo compenso viene inoltre estesa alle prestazioni rese dal professionista nei confronti della pubblica amministrazione, delle società partecipate dalla p.a. e degli agenti della riscossione.

Nullità delle clausole che prevedono un compenso non equo – La proposta stabilisce la nullità disciplina delle clausole che non prevedono un compenso equo e proporzionato per lo svolgimento di attività professionali, con riguardo anche ai costi sostenuti dal prestatore d'opera, rimettendo al giudice il compito di rideterminare il compenso iniquo.

Il termine di prescrizione del diritto al compenso da parte del professionista decorre dalla cessazione del rapporto con l'impresa o, in caso di pluralità di prestazioni rese a seguito di un'unica convenzione e non aventi carattere periodico, dal compimento dell'ultima prestazione.

Inoltre, viene previsto che gli ordini e i collegi professionali debbano adottare disposizioni deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull'equo compenso.
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