Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato il documento “L’(In)falcidiabilità del credito IVA”, contenente il commento alla sentenza della Corte di Giustizia UE 7 aprile 2016 (causa C- 546/14), con la quale – si ricorda – è stata riconosciuta l’ammissibilità del concordato preventivo con pagamento parziale dei crediti IVA, a condizione che risulti che il debitore ricorrente non abbia deliberatamente occultato parte dell’attivo o omesso di denunciare uno o più crediti, ed un esperto indipendente attesti che l’amministrazione tributaria non potrebbe ottenere miglior soddisfazione in caso di fallimento.
Nel tracciare un excursus della vicenda, lo studio del CN procede dalla questione originaria - che tanto aveva impegnato la giurisprudenza - riguardante la falcidiabilità del credito IVA al di fuori della transazione fiscale, e dunque il contrasto relativo all’applicazione al detto credito della previsione dell’art. 182 – ter L.F. e - quella dell’art. 160, comma secondo, L.F..
Su tale argomento era già intervenuto il Consiglio di Stato, evidenziando come tra la disciplina recata dall’art. 160, comma secondo, L.F. e quella specificamente dettata per il credito IVA, si venisse a frapporre il regime previsto dalla seconda parte dell’art. 182-ter, comma 1, L.F. per i crediti tributari (o contributivi) assistiti da privilegio e per i crediti tributari (o contributivi) aventi natura chirografaria, per i quali il trattamento non poteva essere differenziato rispetto a quello degli altri creditori chirografari. La Consulta aveva quindi concluso che a nessuna delle menzionate categorie di crediti privilegiati e chirografari fosse riconducibile il credito IVA, per il quale esiste una disciplina tipica e connotata da un «trattamento peculiare e inderogabile» incentrato esclusivamente sulla dilazione prevista nella transazione e finalizzato ".... ad assicurare il pagamento integrale di un’imposta assistita da un privilegio di grado postergato (qual è appunto l’IVA), in deroga al principio dell’ordine legale delle cause di prelazione” (Corte Costituzionale, sentenza n. 225 del 25 luglio 2014).
La decisione adottata dalla Corte di Giustizia Europea, infine, venendosi a basare sulla motivazione che “l’ammissione di un pagamento parziale di un credito IVA da parte di un imprenditore in stato di insolvenza, nell’ambito di una procedura di concordato preventivo che […] non costituisce una rinuncia generale e indiscriminata alla riscossione dell’IVA, non è contraria all’obbligo degli Stati membri di garantire il prelievo integrale dell’IVA nel loro territorio nonché la riscossione effettiva delle risorse proprie dell’Unione”, ha definitivamente risolto la questione del suddetto trattamento differenziato.
Fornendo la Corte Europea un’interpretazione qualificata del diritto comunitario, l’importanza delle sue pronunce – come evidenzia il CNDCEC nella premessa del suo documento, richiamando quanto espresso pure dalla Cassazione nella sentenza n. 2468 dell’8 febbraio 2016 - risiede, peraltro, nel fatto che esse assumono il valore di “ ... ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell’ambito della comunità” .
Il documento del CNDCEC segnala altresì come restino comunque irrisolte alcune questioni relative all’ambito applicativo dell’indirizzo giurisprudenziale espresso dalla Corte di Giustizia, quali, ad esempio la sua estensibilità alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento, auspicando a riguardo espliciti chiarimenti anche in sede legislativa.
Il documento è anche un’occasione per il CNDCEC di fornire alcune indicazioni di riforma; e, difatti, nella seconda parte espone il suo contributo all’esame dei profili tributari della riforma della crisi d’impresa, con particolare attenzione alla transazione fiscale, ai privilegi tributari ed alla fase esecutiva, ponendo accanto all’esposizione di considerazioni l’enunciazione di possibili soluzioni e proposte di modifica.
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