30 marzo 2017

Il commercialista nel CDA: il CNDCEC affronta un altro caso di incompatibilità

Autore: REDAZIONE FISCAL FOCUS
Premessa – Il CNDCEC torna sul tema della incompatibilità tra l’esercizio della professione dell’iscritto all’ordine e quella di consigliere di amministrazione all’interno di una società.

In particolare, il Consiglio, con il PO 68/2017 (Incompatibilità amministratore s.r.l.) da risposta ad un quesito posto dall’Ordine dei Dottori Commercialisti di Macerata e Camerino, con cui veniva chiesto di sapere se c’è incompatibilità tra l’esercizio della professione e l’essere componente del c.d.A. di una srl in cui per gli atti di ordinaria amministrazione i consiglieri avrebbero la rappresentanza disgiunta della società, mentre per quelli di straordinaria amministrazione ci sarebbe firma congiunta di almeno due di loro, ed in cui il capitale sociale è interamente posseduto da parenti entro il 4° grado dell’iscritto all’ordine stesso.

Il parere del CNDCEC – Nel rispondere al quesito, il CNDCEC muove dal ricordare che, ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. c. D. Lgs. 139/2005 (ribadito al tre note interpretative dello stesso consiglio), è da ritenersi compatibile l’esercizio della professione dell’iscritto con la carica di conigliere di amministrazione in una società con ampi poteri gestionali (nota interpretativa 1° marzo 2012), fermo restando l’obbligo dell’Ordine territoriali di accertare che il capitale sociale non sia in tutto o in parte nelle mani di alcuni soggetti (tra cui il coniuge non legalmente separato, i conviventi risultanti dallo stato di famiglia ed i parenti entro il 2° grado, ossia genitori, figli, fratelli, sorelle, nonni e nipoti) e che l’iscritto non abbia un interesse economico nella società ovvero non si trovi in una situazione di socio ininfluente od occulto.

A parere del CNDCEC, la fattispecie oggetto del quesito posto, pare non rispettare quanto anzi descritto per cui è da configurarsi come un caso di incompatibilità a carico dell’iscritto, specificando, tuttavia, che per definire esattamente l’incompatibilità, l’Ordine deve riferirsi al criterio della “prevalenza della sostanza sulla forma”, dovrà cioè svolgere un’attività di valutazione degli elementi a propria disposizione per stabilire se a fronte dell’apparenza (detenzione del 100% del capitale sociale da parte di parenti entro il 2° grado) non sia dimostrabile “nella sostanza” né l’interesse economico dell’iscritto né l’influenza esercitata in concreto dallo stesso.

Altri casi di incompatibilità affrontati dal CNDCEC – Il tema della incompatibilità, come anticipato in premessa, era già stato affrontato in passato dallo stesso CNDCEC, tra cui è possibile ad esempio citare il PO 32/2017 (incompatibilità impresa agricola) ed il PO 350/2016 (Incompatibilità non socio e amministratore di s.p.a.).

Con il primo veniva data risposta ad un quesito posto da un iscritto all’Ordine di Lecce, con cui veniva chiesto se vi era incompatibilità tra esercizio della professione e quella di piccolo produttore agricolo.

Al riguardo, il Consiglio ha ritenuto che (ai sensi del comma 2 art. 4 D. Lgs. 139/2015), le due attività sono da ritenersi compatibili esclusivamente dove l’attività di piccolo produttore agricolo si configuri come mero godimento, ovvero meramente conservativa del fondo agricolo, essendo preclusa in tutti gli altri casi (ai sensi del comma 1 art. 4 del citato D. Lgs. 139/2015).

Nel PO 350/2015, è invece affrontato il caso di un soggetto iscritto all’Ordine dei commercialisti e che è al tempo stesso commercialista di una s.p.a. dalla quale accetta anche l’incarico di componente del c.d.A. In tale ipotesi il CNDCEC Consiglio ha chiarito che l’incompatibilità non sussiste solo qualora entrambi gli incarichi, siano svolti solo ed esclusivamente nell’interesse della società ed in esecuzione di uno specifico incarico professionale. A tal proposito, deve essere accertata l’effettiva assenza, in capo all’iscritto, di un interesse economico prevalente ovvero di una posizione di socio occulto della società (ciò potrebbe ad esempio essere il caso di intestazione dell’unica quota ad un prestanome, a società fiduciarie, al coniuge non legalmente separato, a conviventi risultanti nello stato di famiglia, a parenti entro il 4° grado ovvero a società nazionali o estere riferibili all’iscritto).
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