3 marzo 2021

Incompatibilità di un iscritto all’Ordine socio con procura speciale con ampi poteri

Nel Pronto Ordini n. 183 i chiarimenti forniti dal CNDCEC

Autore: Pietro Mosella
In relazione alla situazione di incompatibilità o meno nel caso di un iscritto titolare di una partecipazione pari al 50 per cento del capitale sociale, al fine di verificare la sussistenza in capo allo stesso della prevalenza di un interesse economico proprio, l’Ordine dovrà accertare anche se, detta partecipazione, consenta all’iscritto di esercitare un controllo di fatto sulla società.

È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 183/2020, pubblicato recentemente dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (CNDCEC), il quale ha fornito chiarimenti circa l’incompatibilità con l’esercizio della professione di un iscritto che, già socio al 50% di una S.r.l., assuma una procura speciale con ampi poteri.

Il quesito – Negli scorsi mesi un Ordine territoriale ha formulato un quesito al CNDCEC, chiedendo di sapere se versi in una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione l’iscritto che, già socio al 50% di una S.r.l. che svolge attività di affittacamere, B&B, case e appartamenti vacanze ecc., pur non rivestendo la qualifica di amministratore con ampi poteri (amministratore, unico amministratore delegato o presidente del consiglio di amministrazione), assuma una procura speciale con ampi poteri (iscritta alla CCIAA). Viene anche specificato che, nel quesito, sono sintetizzati molteplici atti di gestione attribuiti all’iscritto attraverso la summenzionata procura.

Il parere del CNDCEC – Considerando che, il Consiglio Nazionale chiarisce questioni di carattere generale, come già affermato nell’Informativa n. 50/2017, ed in virtù anche delle disposizioni di legge e degli orientamenti interpretativi in tema di incompatibilità, lo stesso richiama l’articolo 4, comma 1, lett. c), del D. Lgs. n. 139/2005 (Ordinamento professionale), il quale dispone espressamente l’incompatibilità tra l’esercizio della professione e l’esercizio per conto proprio di attività d’impresa.

Il CNDCEC richiama anche i chiarimenti già forniti nelle Note interpretative sulla disciplina delle incompatibilità, nelle quali è specificato che, in presenza di società di capitali, ricorre una situazione di incompatibilità con l’esercizio della professione ogni qualvolta l’iscritto abbia un interesse economico prevalente in tale società (ad esempio sia socio di maggioranza) e rivesta, nella medesima società, anche la carica di amministratore con tutti o ampi poteri gestionali (ad es. presidente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato o amministratore unico).

Al contrario, lo status di socio di società di capitali che non ricopra, contestualmente, anche la carica di amministratore con ampi poteri gestionali, si ritiene compatibile con l’esercizio della professione anche laddove la partecipazione al capitale sociale sia rilevante o maggioritaria.

Quanto sopra osservato è motivato dal fatto che, ai fini della valutazione dell’incompatibilità, non appare rilevante tanto la mera circostanza che un iscritto presti i mezzi finanziari per il raggiungimento di un risultato economico (attraverso l’assunzione di una partecipazione anche rilevante al capitale di una società), quanto che questi conservi la propria terzietà rispetto alla concreta gestione dell’impresa affidata ad altro o altri soggetti.
Sul punto - come ricorda il CNDCEC - le citate Note interpretative, hanno precisato che, lo status di socio di società di capitali è compatibile con l’esercizio dell’attività professionale in ogni caso in cui l’amministrazione sia affidata, in fatto oltre che in diritto, a soggetti terzi rispetto all’iscritto.

Di conseguenza - osserva il Consiglio Nazionale - qualora si accerti che, di fatto, l’iscritto socio di società di capitali gestisca la società (ad esempio, utilizzando prestanomi o fiduciari ovvero in virtù di apposite clausole statutarie), la valutazione sulla sussistenza dell’incompatibilità dovrà esser fatta considerando tale situazione assimilabile a quella del socio con interesse economico prevalente che sia, contemporaneamente, anche amministratore con tutti o ampi poteri della medesima società.

In virtù di tutto quanto sopra esposto, il CNDCEC conclude rifacendosi sia al caso prospettato che in linea generale, ritenendo che:
  • nella fattispecie prospettata, considerato che l’iscritto è titolare di una partecipazione pari al 50% del capitale sociale, al fine di verificare la sussistenza in capo a questi della prevalenza di un interesse economico proprio, l’Ordine dovrà accertare anche se la partecipazione al 50% del capitale consenta all’iscritto di esercitare un controllo di fatto sulla società;
  • in linea generale, invece, l’attribuzione ad un iscritto già socio di maggioranza di una società di capitali, di una procura speciale al compimento di atti di gestione della stessa che risulti particolarmente ampia, “è una circostanza che potrebbe rilevare ai fini della valutazione della sussistenza di una situazione di incompatibilità - evidenzia il CNDCEC - nella misura in cui sia dimostrato che, attraverso l’attribuzione di tale procura speciale, l’iscritto, di fatto, gestisca, con tutti o ampi poteri, la suddetta società realizzando, in tal modo, l’esercizio concreto dell’attività d’impresa per il perseguimento di un interesse economico proprio”.
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
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