5 gennaio 2012

Iscrizione all’albo: fondamentale la buona condotta

Per la Cassazione la “specchiata condotta morale” è requisito essenziale per l’iscrizione a qualsiasi albo professionale

Autore: Redazione Fiscal Focus
Il principio. La buona condotta è elemento imprescindibile per l’iscrizione a qualsiasi albo professionale, a nulla rilevando la riabilitazione dalla condanna penale di esercizio abusivo della professione.

La sentenza. E’ questo il monito contenuto nella sentenza numero 30790, pubblicata dalla Corte di Cassazione il 30 dicembre 2011. Con questa pronuncia, la Terza Sezione Civile ha respinto il ricorso presentato da uno psicologo.

La vicenda. L’Ordine degli psicologi della Liguria respingeva la domanda di iscrizione all’albo del Dott. Tizio, per carenza del requisito della condotta “moralmente irreprensibile”, stando la sussistenza a suo carico di più di una condotta penale. Tra queste, anche l’esercizio abusivo della professione. Contro il provvedimento di rigetto, Tizio proponeva ricorso al Tribunale di Genova, deducendo che l’Ordine non aveva il potere di sindacare l’intervenuta riabilitazione penale e che il reato di esercizio abusivo della professione non rilevava agli effetti dell’art. 7 n.b. della Legge 56/1989 (ordinamento della professione di psicologo). Il giudice adito accoglieva il ricorso, annullando la delibera e dichiarando il diritto dell’istante ad essere iscritto all’albo. Nella specie, il Tribunale aveva ritenuto non configurabile il requisito della buona condotta, in quanto non previsto dal detto art. 7. Non dello stesso avviso, però, la Corte d’Appello di Genova che, in sede di reclamo proposto dall’Ordine, riformava in senso sfavorevole al convenuto la sentenza di primo grado. Allo psicologo non restava altra via che quella di adire la Suprema Corte di Cassazione.

Motivi della decisione. Nulla da fare per il ricorrente. Dai Giudici di Piazza Cavour, infatti, è arrivato il rigetto del ricorso con conseguente conferma della decisione assunta dalla Corte Distrettuale di Genova. In particolare, la Terza Sezione ha così motivato la sua decisione: “il requisito della buona condotta per l’iscrizione a qualsiasi albo professionale, ivi compreso l’albo degli psicologi in questione, deve ritenersi al di là di specifiche e dettagliate previsione nei singoli albi, ineludibile principio di carattere generale: non solo rileva in proposito la previsione normativa di cui all’art. 2 legge n. 897/1938 (secondo cui, coloro che non siano di specchiata condotta morale e politica non possono essere iscritti negli albi professionali, e, se iscritti debbono essere cancellati, osservate per la cancellazione le norma stabilite per i procedimenti disciplinari), di cui costituiscono esplicito richiamo gli artt. 7 e 26 comma 3, della legge n. 56/1989 (riguardanti l’albo degli psicologi) ma detta previsione è ulteriormente rafforzata dalla clausola generale di correttezza, rinvenibile nel nostro ordinamento, da un punto di vista civilistico, nell’art. 1175 c.c. e da un punto di vista ordinamentale ancor più ampio nella portata ‘sociale’ della nostra Carta costituente, fondata, tra l’altro, sul principio di solidarietà ex art. 2 Cost.”.
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