31 agosto 2022

La prescrizione dell’azione disciplinare decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale

I chiarimenti del CNDCEC nel Pronto Ordini n. 141

Autore: Pietro Mosella
In relazione al rapporto tra prescrizione dell’azione disciplinare e procedimento penale, qualora sia stata esercitata l’azione penale per gli stessi fatti costituenti anche reato, il termine quinquennale prescrizionale, ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare, inizia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale.

È quanto emerge dal Pronto Ordini n. 141 del 25 agosto 2022, con il quale il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), ha fornito chiarimenti in merito ad un quesito posto da un Ordine territoriale nel quale sono state richieste alcune precisazioni riguardo, appunto, il rapporto tra prescrizione dell’azione disciplinare e procedimento penale.

Il Consiglio Nazionale, anzitutto, ricorda come l’articolo 56 del D. Lgs. n. 139/2005 e l’articolo 20, comma 1, del Regolamento per l’esercizio della funzione disciplinare territoriale, approvato nella seduta dello stesso Consiglio del 18-19 marzo 2015, dispongono che “l’azione disciplinare si prescrive in cinque anni dal compimento dell’evento che può dar luogo all’apertura del procedimento disciplinare”.

Il sopra citato articolo 20 del Regolamento, al comma 3, stabilisce, inoltre, che “se il procedimento disciplinare ha luogo per fatti costituenti anche reato per i quali sia iniziata l’azione penale, il termine di prescrizione dell’azione disciplinare comincia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale”.

Per maggiore chiarezza, in materia di prescrizione dell’azione disciplinare, il CNDCEC specifica che occorre fare una distinzione tra il caso in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, dal caso in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali abbia preso avvio l’azione penale:
  • nel primo caso, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto;
  • nel secondo, invece, l’azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto oggetto dell’imputazione penale e la prescrizione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza penale.
In merito a quanto sopra esposto, lo stesso Consiglio Nazionale richiama anche una sentenza della Corte di Cassazione a Sez. Unite e, precisamente, la sentenza n. 1609 pubblicata il 24.01.2020, la quale ha chiarito, in relazione alla professione di avvocato, che “agli effetti della prescrizione dell'azione disciplinare regolata dal R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 51, occorre infatti distinguere il caso, previsto dall'articolo 38, in cui il procedimento disciplinare tragga origine da fatti punibili solo in tale sede, in quanto violino esclusivamente i doveri di probità, correttezza e dirittura professionale, dal caso, previsto dall'articolo 44, che ricorre nella fattispecie in cui il procedimento disciplinare abbia luogo per fatti costituenti anche reato e per i quali sia stata iniziata l'azione penale. Nel primo caso, in cui l'azione disciplinare è collegata a ipotesi generiche e a fatti anche atipici, il termine prescrizionale comincia a decorrere dalla commissione del fatto; nel secondo, invece, l'azione disciplinare è collegata al fatto storico di una pronuncia penale che non sia di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso, ha come oggetto lo stesso fatto per il quale è stata formulata un’imputazione, ha natura obbligatoria e non può essere iniziata prima che se ne sia verificato il presupposto. Ne consegue che la prescrizione decorre dal momento in cui il diritto di punire può essere esercitato, e cioè dal passaggio in giudicato della sentenza penale, costituente un fatto esterno alla condotta (Cass., sez. un., 9 maggio 2011, n. 10071; 31 maggio 2016, n. 11367)”.

In virtù di tutto quanto sopra esposto, in merito alla fattispecie prospettata nel quesito pervenuto al Consiglio Nazionale, quest’ultimo afferma che, qualora sia stata esercitata l’azione penale per gli stessi fatti costituenti anche reato, il termine quinquennale prescrizionale, ai fini dell’esercizio dell’azione disciplinare, inizia a decorrere dal passaggio in giudicato della sentenza penale.

A completamento di quanto sopra affermato, il CNDCEC ricorda, infine, che, ai sensi di quanto prescritto dall’articolo 50, comma 10, del D. Lgs. n. 139/2005, «il professionista che sia sottoposto a giudizio penale è sottoposto anche a procedimento disciplinare per il fatto che ha formato oggetto dell’imputazione, tranne ove sia intervenuta sentenza di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l’imputato non l’ha commesso».
 © Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata
Iscriviti alla newsletter
Fiscal Focus Today

Rimani aggiornato!

Iscriviti gratuitamente alla nostra newsletter, e ricevi quotidianamente le notizie che la redazione ha preparato per te.

Per favore, inserisci un indirizzo email valido
Per proseguire è necessario accettare la privacy policy