20 ottobre 2018

La Revisione Legale

La Revisione legale dei conti, ridefinita in Italia dal D. Lgs. 39/2010, è una complessa procedura effettuata ad opera di un professionista indipendente, il Revisore; finalizzata ad accertare la conformità del bilancio rispetto alle norme civilistiche ed ai principi contabili.
Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti di una società deve essere indipendente da questa e non deve essere in alcun modo coinvolto nel suo processo decisionale (art. 10, d.lgs. n. 39/2010).

L’attività svolta dà luogo alla redazione della “Relazione del Revisore o della Società di revisione” inclusiva del “giudizio sul bilancio”, cioè un parere sulla correttezza formale e sostanziale del bilancio stesso.

Il giudizio del Revisore è rivolto all’Assemblea dei soci, tuttavia poiché la relazione emessa viene depositata presso il registro delle imprese, diviene strumento per tutti i lettori di bilancio; il bilancio è infatti il principale documento di informazione economico-finanziaria sulla cui attendibilità si fonda l’affidamento da parte di banche e fornitori.

Quanto esposto palesa che chi fa revisionare i conti della propria azienda usufruisce di vantaggi, di tipo finanziario, facilitando l’accesso al credito, e di tipo fiscale, con una maggiore protezione degli accertamenti.

I vantaggi che l’attività di revisione può apportare a soggetti terzi, oltre a quelli sopra esposti, possono essere dettagliati come segue:
  • rafforzamento della credibilità dei dati di bilancio in occasione di operazioni di finanza straordinaria;
  • maggiore affidabilità dei dati di bilancio per gli azionisti, gli amministratori, i sindaci e la direzione;
  • possibilità di avere un maggiore grado di affidabilità per i fornitori;
  • ottenimento di tassi di finanziamento agevolati.

La revisione legale è un utile strumento anche per esigenze interne della società, infatti oltre a rappresentare una possibilità di crescita professionale per la struttura amministrativa, fondandosi sulla rilevazione delle procedure interne, può far emergere criticità e favorirne la risoluzione.

La revisione legale può essere svolta in quanto richiesta dalla legge oppure a titolo volontario.
Con l’approvazione della legge delega su “La riforma della disciplina della crisi di impresa e dell’insolvenza”, circa 175.000 società a responsabilità limitata presenti in Italia saranno obbligate a dotarsi di un organo di controllo collegiale o, in alternativa, di un revisore legale dei conti, finora obbligatori solo quando previsti dallo statuto o in presenza di alcune specifiche condizioni meno restrittive di quelle approvate con la nuova legge.

I criteri di delega sul punto sono assai stringenti e più facili da superare in ingresso rispetto all’uscita. Per essere cioè soggetti all’obbligo serve infatti avere superato per due esercizi consecutivi i limiti di ricavi o di attivi di 2 milioni di euro oppure 10 dipendenti. Ne sono invece esonerate le società che non superano tali requisiti per tre esercizi consecutivi.
Va poi tenuto presente che, in caso di mancato rispetto dell’obbligo, sarà il tribunale a provvedere su segnalazione del Registro imprese o di terzi interessati.

Anche la riforma del Terzo Settore, con l‘Art 31 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, pone in capo alle associazioni (anche se non riconosciute) e alle fondazioni l'obbligo di nominare un revisore legale dei conti (o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro) nel caso in cui per due esercizi consecutivi siano stati superati due dei seguenti limiti:
  • totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000 euro;
  • ricavi, rendite, proventi, entrate, comunque denominate: 2.200.000 euro;
  • dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.

L'obbligo di nominare l'organo di revisione legale dei conti viene meno se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
Il MEF, con riferimento ai controlli eseguiti da organo esterno anche in assenza di previsioni statutarie, evidenzia come il revisore di un ente non profit esercita controlli ulteriori e in parte coincidenti con quelli del collegio sindacale, di cui all'art. 2403 c.c.
E’ palese che l’obbligo di nominare un Revisore da parte delle aziende stia acquisendo un trend crescente, perché indubbi sono i vantaggi ad essa correlati, indubbia la sicurezza sulla validità del bilancio che genera nei confronti di chiunque, a vario titolo, approcci alla sua lettura.
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