Nei giorni scorsi l’UNGDCEC ha avanzato, nei confronti dei Ministeri competenti per materia, un primo pacchetto di norme finalizzato a prorogare i termini di presentazione ed adempimento delle procedure di concordato preventivo ed accordi di ristrutturazione pendenti alla data dell’ultima proroga del periodo emergenziale avvenuta il 15 ottobre 2020.
L’esigenza percepita dalla nostra Associazione, formalizzata nella predetta proposta di legge, deriva dalle difficoltà oggettive patite in questi mesi dai professionisti coinvolti nelle operazioni di ristrutturazione del debito a finalizzare nel migliore dei modi le Proposte di concordato o di AdR, per le quali erano state concesse le misure protettive ed i termini per il deposito da parte dei Tribunali, oppure dalle imprese coinvolte in procedure già omologate ad adempiere agli impegni assunti con i creditori prima della crisi pandemica.
Durante la prima fase della crisi sanitaria, mediante l’art. 9 del D.L. Liquidità, il Legislatore aveva già colto in maniera lungimirante l’esigenza di concedere maggiori termini, rispetto a quelli ordinari, alle imprese in crisi per definire le proprie proposte o accordi con i creditori, peraltro unitamente alla improcedibilità delle istanze di fallimento fino al 30 giugno 2020.
Nell’ultimo semestre, invece, venuto meno questo “scudo” nei confronti dei creditori, nonché in assenza di altre misure protettive avverso le iniziative individuali, le imprese che hanno deciso di fare ricorso a procedure di ristrutturazione del proprio debito hanno visto spirare buona parte del tempo assegnato per la predisposizione dei piani senza potere dare il giusto impulso alle attività propedeutiche alla presentazione delle proposte ai creditori sia di natura squisitamente tecnica, quali due diligence contabili o delicate perizie estimative, sia legate alla fattibilità e, quindi, alle trattative con potenziali investitori nelle imprese in crisi o con il ceto creditori stesso.
A ciò si aggiunga che gli ultimi mesi sono stati caratterizzati anche da un positivo fermento normativo in materia di crisi d’impresa, del quale però i debitori che sono andati in procedura durante l’estate rischiano concretamente di non potere beneficiare a causa del poco tempo ancora a disposizione per definire le procedure tutt’ora pendenti.
Per tali ragioni l’UNGDCEC ha avanzato la proposta di reintrodurre le proroghe previste dall’art.9 del D.L. Liquidità a fine di sopperire ai fisiologi ritardi nelle - spesso complesse - procedure in corso, certamente non attribuibili alla volontà dei soggetti coinvolti ma ai necessari provvedimenti restrittivi della mobilità emanati dal Governo, nonché concedere la possibilità alle numerose imprese in crisi di potere usufruire dei nuovi strumenti messi a disposizione dal Legislatore, in primis delle importanti novità in materia di trattamento dei crediti tributari e contributivi.
Più in generale la nostra Associazione, all’esito dei lavori del Tavolo Tecnico in materia di crisi d’impresa e presentati al XII Forum dei Giovani Professionisti, ha già elaborato un ulteriore pacchetto di proposte per gestire le future e, purtroppo numerose, crisi aziendali che si apriranno a causa dell’emergenza sanitaria ed economica generata dal coronavirus, in sintonia con la migliore dottrina in materia di crisi d’impresa e nel solco del grido di allarme da ultimo ribadito anche dall'ex Presidente della Bce Mario Draghi in veste di co-presidente del gruppo di lavoro del G30 in materia di ristrutturazione delle imprese dopo il Covid-19.
Sonia Mazzucco Vicepresidente
Federico Giotti, Enrico Lombardo Consiglieri UNGDCEC - Unione nazionale giovani dottori commercialisti ed esperti contabili
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