5 dicembre 2022

Non attuabile la partecipazione di un’associazione professionale al capitale di una STP

I chiarimenti del CNDCEC nel Pronto Ordini n. 86/2022

Autore: Pietro Mosella
Aderendo all’impostazione di un orientamento giurisprudenziale, secondo cui l’associazione tra professionisti potrebbe essere equiparata alla società semplice tra professionisti, la partecipazione da parte di una società semplice tra professionisti in altra società tra professionisti (STP) non può essere attuata, in quanto, diversamente, verrebbe elusa, ancorché indirettamente, la regola per cui la partecipazione del socio è consentita esclusivamente ad una società tra professionisti (i soci professionisti si troverebbero a partecipare contemporaneamente a due società tra professionisti).

È quanto asserito dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC) nel Pronto Ordini n. 86 del 18 novembre 2022, con il quale sono stati forniti chiarimenti in materia di STP.

Quanto sopra affermato dal CNDCEC, è scaturito a seguito di un quesito pervenuto da un Ordine territoriale, il quale, si è rivolto al Consiglio Nazionale al fine di ottenere chiarimenti in merito al caso prospettato di un’associazione professionale, totalmente partecipata da commercialisti, chiedendo se, la stessa, possa partecipare interamente al capitale sociale di una STP che svolge la medesima attività.

Il parere del CNDCEC – Premesso che, al quesito posto, non è stato allegato lo statuto dell’associazione professionale, il Consiglio Nazionale, in assenza di una compiuta disciplina delle associazioni tra commercialisti, effettua alcune osservazioni alla luce delle differenti letture fornite in ordine all’interpretazione dell’articolo 10, comma 9, della Legge n. 183/2011 (Legge di Stabilità 2012) ed in considerazione delle previsioni contenute al comma 6 dello stesso articolo 10.

Il sopra richiamato comma, infatti, declina il principio in base al quale la partecipazione ad una STP è incompatibile con la partecipazione ad un’altra società tra professionisti.

L’articolo 6, comma 1, del D.M. n. 34/2013, inoltre, precisa che, l’incompatibilità considerata nel suddetto comma 6, conseguente alla contemporanea partecipazione del socio a differenti società professionali, si determina anche in presenza di STP multidisciplinare e si applica per tutta la durata dell’iscrizione della società nella sezione speciale dell’albo.

In virtù di quanto appena sopra esposto, quindi, secondo il Consiglio Nazionale, in assenza di ulteriori divieti espressi, al socio professionista resta consentito lo svolgimento dell’esercizio della professione in forma individuale o associata.

Dovendosi soffermare sul caso di specie posto all’attenzione nel quesito, il CNDCEC, aderendo alla tesi per cui l’associazione professionale costituisce un centro autonomo d’imputazione e d’interessi rispetto ai singoli professionisti che vi si associano, precisa che verrebbero a trovare applicazione le disposizioni di cui agli articoli 36 e ss. sulla disciplina delle associazioni non riconosciute; lo statuto delle stesse potrebbe consentire all’associazione di acquisire partecipazioni in società.

A tal proposito, lo stesso Consiglio Nazionale ricorda che, alcuni riferimenti normativi, sembrano deporre nella stessa direzione. A titolo d’esempio, si pensi alle previsioni di cui all’articolo 358, comma 1, lett. b), del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (CCII), in forza del quale possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, gli studi professionali associati; in tal caso, all’atto dell’accettazione dell’incarico, dev’essere designata la persona fisica responsabile della procedura.

Tornando alla fattispecie in esame, il CNDCEC reputa opportuno adottare tutte le cautele necessarie per garantire gli interessi della clientela e fare in modo che gli incarichi conferiti alla STP siano gestiti attenendosi scrupolosamente alle regole enunciate nella Legge n. 183/2011.

Sarà compito degli Ordini territoriali verificare, inoltre, che i professionisti dell’associazione professionale non abbiano costituito o non costituiscano in futuro una STP.

Visto che, come specificato in precedenza, non è possibile verificare le previsioni dello statuto dell’associazione, per il Consiglio Nazionale è, comunque, opportuno richiamare un orientamento giurisprudenziale secondo cui, l’associazione tra professionisti potrebbe essere equiparata alla società semplice tra professionisti.

Aderendo, quindi, a tale impostazione e rifacendosi al caso di specie in esame, per il CNDCEC la partecipazione da parte di una società semplice tra professionisti in altra STP non può essere attuata, in quanto, diversamente, verrebbe elusa, ancorché indirettamente, la regola per cui la partecipazione del socio è consentita esclusivamente ad una STP (i soci professionisti si troverebbero a partecipare contemporaneamente a due società tra professionisti).
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