29 novembre 2022

Norma anti-abuso: alt alle responsabilità degli intermediari

Autore: Paolo Iaccarino
La norma dedicata al rafforzamento del presidio preventivo connesso all’attribuzione della partita iva cela una grande insidia per gli intermediari chiamati ad assistere i contribuenti nella gestione degli invii telematici. Vigile, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili denuncia il rischio di una nuova caccia alle streghe a discapito dei professionisti. L’articolo 36 del disegno di legge di bilancio è una “norma che determina un ingiustificato aggravio di responsabilità”.

Non si tratta di una novità assoluta. L’articolo 35, comma 15-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 già dispone l’esecuzione di riscontri automatizzati per l’individuazione di elementi di rischio connessi al rilascio della partita iva, nonchè l'eventuale effettuazione tempestiva di accessi nel luogo dichiarato di esercizio dell’attività. In caso di riscontro di irregolarità rispetto all’effettivo esercizio dell’attività, l’Amministrazione Finanziaria è già titolata a cessare d’ufficio la partita e, di congruenza, estromettere il contribuente dalla banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intracomunitarie (VIES). Con il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 12 giugno 2017, in particolare, l’Amministrazione Finanziaria ha individuato i criteri e le modalità operative.

Con la manovra finanziaria presentata ieri alla Camera dei Deputati, la procedura descritta viene ulteriormente rafforzata. Secondo la bozza del provvedimento gli Uffici, nell’ambito dei poteri attribuiti, possono invitare il contribuente a esibire la documentazione contabile obbligatoria di cui agli articoli da 14 a 19 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, la cui mancata presentazione ovvero l’esito negativo del riscontro effettuato costituisce causa per l’emanazione del provvedimento di cessazione della partita iva. In caso di chiusura, questa la vera novità, la partita iva potrà essere nuovamente richiesta dal medesimo contribuente come imprenditore individuale, lavoratore autonomo o rappresentante legale di società, associazione od ente, con o senza personalità giuridica, costituite successivamente al provvedimento di cessazione della partita IVA, solo previo rilascio di polizza fideiussoria o fideiussione bancaria per la durata di tre anni dalla data del rilascio e per un importo non inferiore a 50.000 euro a garanzia dei versamenti dovuti.

La misura, tuttavia, non finisce qui. La stessa norma dispone che il contribuente destinatario del provvedimento di cessazione è punito con la sanzione amministrativa pari a 3.000 euro, irrogata contestualmente al provvedimento che dispone la cessazione della partita IVA, di cui è responsabile in solido l’intermediario, al verificarsi delle condizioni di cui agli articoli 5, commi 3 e 4, e 9, del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, che trasmette per conto del contribuente la dichiarazione di attribuzione della partita iva ai sensi dell’articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633. Secondo la relazione illustrativa, nello specifico, si prevede la responsabilità solidale a carico dell’intermediario che ha trasmesso la dichiarazione di inizio attività per conto del contribuente, agendo con dolo o colpa grave nel concorrere alla violazione.

Come in un parallelo con il Decreto Aiuti-bis e la successiva Circolare 33/E del 2022 in tema di cessione del credito, il disegno di legge ripropone, questa volta a discapito degli intermediari, la responsabilità solidale nel caso in cui la diligenza applicata si riveli non conforme e sufficiente rispetto al profilo professionale. Nell’introdurre l’ennesima valutazione di congruità della diligenza, questa volta professionale, la bozza del provvedimento propone perfino l’automatica inversione dell’onere probatorio, addossando sul malcapitato intermediario l’onere di dimostrare il proprio errore incolpevole.

Una norma scellerata che ha determinato l’immediata reazione del Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti Elbano De Nuccio. “Nel condividere lo spirito della norma, volta a prevenire comportamenti abusivi “mordi e fuggi”, afferma il presidente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti, “rileviamo però che la bozza circolata prevede, per i profili sanzionatori, la responsabilità solidale a carico dell’intermediario che trasmette telematicamente la comunicazione di inizio attività”. Un ingiustificato aggravio di responsabilità a carico dell’intermediario, chiamato a svolgere un servizio al quale avrebbe fatto volentieri a meno, che rischia di diventare un pericoloso precedente.
I Commercialisti sono già chiamati a adempiere a stringenti attività di identificazione della clientela previsti dalla normativa antiriciclaggio, ma non si può chieder loro di assumersi responsabilità in un contesto in cui non hanno gli strumenti necessari per affrancarsi da tali responsabilità. Per questo chiediamo e confidiamo che la norma, per quanto attiene alla corresponsabilità degli intermediari, venga immediatamente espunta”, conclude il presidente De Nuccio.
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