Durante il tavolo Tecnico svoltosi presso la Direzione Centrale dell’INPS, nella giornata 25 settembre 2020, di cui i contenuti sono stati resi noti in data 7 ottobre, sono emersi alcuni importanti chiarimenti richiesti dai rappresentanti del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro.
In ordine all’introduzione dello SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale), ai fini dell’abilitazione ai servizi telematici e in sostituzione del PIN per accedere ai servizi telematici dell’INPS, l’Istituto fa sapere che lo strumento progressivamente diventerà l’unico mezzo di accesso al portale dell’Istituto. I PIN attualmente in uso agli intermediari rimarranno operativi fino a scadenza e si affiancheranno allo SPID ancora per qualche tempo, fino alla risoluzione tecnica dei problemi di gestione delle sub deleghe. L’Inps, in merito alle sub deleghe, ha accolto le richieste della categoria e sta approntando alcune necessarie modifiche che consentiranno al sub delegato di operare sul cassetto previdenziale senza restrizioni.
I chiarimenti principali hanno riguardato certamente gli Ammortizzatori sociali. In riferimento ai termini decadenziali di presentazione delle istanze di CIG o dei modelli SR41 per la richiesta delle prestazioni a pagamento diretto, la norma introduce un criterio generale che fissa come termine di presentazione, sia delle istanze che di richiesta della prestazione, quello del mese successivo al periodo di integrazione salariale. Per l’invio del modello SR41 c’è un ulteriore termine che è quello di 30 giorni dall’autorizzazione dell’ammortizzatore, se questa viene deliberata dopo il mese successivo al periodo di integrazione salariale.
Al riguardo l’INPS ha finalmente precisato che i termini decadenziali decorrono dalla notifica via PEC e non dalla data del provvedimento. Chiarimento, questo, che determinerà certamente la riapertura di svariate istanze rigettate dall’Istituto.
Nel merito della risoluzione degli errori formali sulle istanze, in presenza di una domanda di CIG/FIS/CIGD autorizzata parzialmente dalla sede per errori esclusivamente di natura formale, che hanno determinato l’esclusione di uno più lavoratori, come ad esempio l’errata compilazione del codice fiscale di un beneficiario, o l’assenza di un lavoratore all’interno dei flussi Unilav,
sarà possibile procedere alla correzione agendo tramite cassetto previdenziale chiedendo un riesame della pratica.
Nel mese di settembre l’Istituto ha rilasciato 100.000 note di rettifica riferite alle domande di FIS, generate da un’errata stima del costo medio in base alle ore richieste, inserite per effettuare i controlli di congruità e compatibilità sulle domande di FIS a conguaglio che prima erano previsti solo per i pagamenti diretti. Queste previsioni si sono rivelate sottostimate e hanno di conseguenza generato la produzione di molteplici note di rettifica. L’Istituto interverrà sull’importo stimato, che sarà aumentato e, delle oltre 100.000 note di rettifica formatesi, circa l’80%, sarà annullato a livello centrale nelle prossime settimane.
In ultimo l’Istituto fa un punto sulle circolari attese:
- in ordine all’esonero da richiedere in alternativa alla Cassa Integrazione, previsto all’art. 3 del decreto-legge n.104/2020, l’Inps ha già emesso la circolare n. 105/2020. Se ne attende un’altra più operativa che sarà emanata non appena la Commissione Europea autorizzerà la misura;
- per quanto riguarda gli altri due esoneri previsti dagli articoli 6 e 27 del medesimo citato decreto, la circolare è in attesa del vaglio preventivo Ministero del Lavoro;
- in ultimo, in riferimento all’Incentivo IO LAVORO, l’INPS riferisce che la relativa Circolare è stata approntata da mesi, ma che l’iter continua a non essere operativo a causa di problemi di dialogo tra le procedure INPS e Anpal.
Ricordiamo, infine, che con Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 66 del 7 Ottobre 2020 sono stati differiti al 31 ottobre 2020 i termini per l’invio delle domande relativi ai trattamenti di cassa integrazione ordinaria collegati all'emergenza COVID-19.